COSA SONO E COME VENGONO CONCESSI
Obiettivo del presente articolo è informare le imprese dell’esistenza di sussidi statali per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori.
L’intento di tali misure è stimolare l’occupazione e favorire la ripresa delle aziende durante le crisi economiche, come ad esempio quella generata della pandemie.
Le imprese possono richiedere aiuti statali nel caso in cui assumano:
- NEODIPLOMATI – NEOLAUREATI
- GIOVANI “NEET”
- ALUNNI E STUDENTI DURANTE LE VACANZE
- GIOVANI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, BENEFICIARI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
- APPRENDISTI
- TITOLARI DI BORSA DI TIROCINIO PER LAUREATI
- DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
- PERSONE DISABILI
- STAGISTI
- DISOCCUPATI UNICI CAPOFAMIGLIA
- DISOCCUPATI OLTRE I 45 ANNI
- DISOCCUPATI VICINI ALLA PENSIONE
I datori di lavoro possono richiedere e ricevere i sussidi, entro il limite dei fondi disponibili per l’assicurazione di disoccupazione.
Qui di seguito presentiamo una breve panoramica degli aiuti in essere:
SUSSIDIO PER L’OCCUPAZIONE DEI DIPLOMATI – LAUREATI
I datori di lavoro dei diplomati/laureati ricevono, per un periodo di 12 mesi, per ogni persona assunta a tempo indeterminato, un importo di 2.250 lei.
Se i laureati sono persone con disabilità, i datori di lavoro riceveranno il sussidio per un periodo di 18 mesi.
SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI NEET
I giovani NEET hanno età compresa tra i 16 e i 25 anni che non sono nel mondo del lavoro, dell’istruzione o della formazione. Per l’assunzione di queste persone, il datore di lavoro riceve una somma mensile di RON 2 250 per ogni persona per un periodo di 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi.
Le somme mensili sono concesse in proporzione al tempo effettivamente lavorato dalle persone impiegate. Inoltre, il sussidio è concesso anche durante il congedo di riposo.
SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI ALUNNI E STUDENTI DURANTE LE VACANZE
I datori di lavoro che impiegano alunni o studenti durante le vacanze ricevono un incentivo finanziario pari al 50% dell’indicatore di riferimento sociale delle assicurazioni per la disoccupazione. Questo indicatore viene aggiornato automaticamente ogni anno il 1° marzo con il tasso di inflazione annuale medio dell’anno precedente.
L’assunzione averrà sulla base di un contratto di lavoro individuale a tempo determinato uguale o inferiore alla durata delle vacanze, a tempo pieno o a tempo parziale. Il sussidio è concesso per un massimo di 60 giorni lavorativi in un anno civile e solo durante il periodo delle vacanze.
SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE, BENEFICIARI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
I datori di lavoro di giovani a rischio di emarginazione, beneficiari di contratti di solidarietà ricevono, per ogni persona di questa categoria, un importo mensile pari al salario di base fissato alla data di assunzione dei giovani, ma non superiore al doppio del valore dell’indicatore sociale di riferimento in vigore alla data di assunzione fino alla fine della durata del contratto di solidarietà.
Sono considerati a rischio di emarginazione:
– I giovani che sono o provengono dal sistema di protezione dell’infanzia;
– I giovani con disabilità;
– I giovani che hanno una famiglia, ma le cui famiglie non possono mantenerli;
– I giovani con figli a carico;
– Coloro che hanno scontato una o più pene detentive;
– Coloro che sono vittime del traffico di esseri umani.
Le sovvenzioni vengono concesse sulla base di un contratto di lavoro individuale a tempo determinato (fino alla scadenza del contratto di solidarietà, ma per non più di tre anni) o un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.
SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI APPRENDISTI
I datori di lavoro che assumono apprendisti hanno diritto, su richiesta e per ogni apprendista individualmente, alla somma di 2.250 lei/mese, concessa dal fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione, nel limite dei fondi stanziati per questo scopo, per la durata del contratto di apprendistato sul posto di lavoro stipulato per la durata della formazione professionale, che non può essere inferiore a 12 mesi e non può superare a 3 anni.
Il datore di lavoro non riceve il sussidio durante il periodo di prova e per il periodo in cui il rapporto di lavoro è sospeso. I datori di lavoro non possono ricevere un doppio finanziamento per la stessa persona.
BORSA DI TIROCINIO PER LAUREATI
I datori di lavoro che assumono laureati per un tirocinio formativo ricevono un importo di 2.250 lei al mese per la durata del contratto di tirocinio. La maggior parte dei contratti di tirocinio hanno una durata fissa di sei mesi, tranne quelli regolati da leggi speciali.
I datori di lavoro non possono ricevere un doppio finanziamento per la stessa persona, e l’importo mensile concesso all’azienda è proporzionale al tempo effettivamente lavorato dal tirocinante. Inoltre, al termine del contratto individuale di lavoro del tirocinante su iniziativa del datore di lavoro, il tirocinante non può beneficiare di un’altra misura di incentivo all’occupazione per lo stesso lavoro, come previsto dalla legge.
SUSSIDIO PER L’OCCUPAZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
I datori di lavoro che impiegano disoccupati di lunga durata a tempo indeterminato riceveranno un importo mensile di 2.250 lei per ogni persona impiegata in questa categoria per un periodo di 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi dal momento dell’assunzione.
I disoccupati di lunga durata sono definiti come quelli registrati presso le agenzie di collocamento per un periodo di più di 12 mesi per quelli con un’età minima di 25 anni e più e per sei mesi per quelli di età compresa tra 16 e 25 anni.
SUSSIDIO PER L’IMPIEGO DI PERSONE DISABILI
Le imprese possono qualificarsi per il sussidio se impiegano persone disabili. I datori di lavoro possono ricevere un importo mensile di 2.250 lei per ogni disabile impiegato per 12 mesi, con l’obbligo di mantenere il lavoro per almeno 18 mesi.
SUSSIDIO PER L’ASSUNZIONE DEGLI STAGISTI
I datori di lavoro che assumono stagisti ricevono un importo fisso dallo Stato: 4.586 lei, a condizione che il rapporto di lavoro sia mantenuto per almeno due anni.
È molto importante sapere che il sussidio di apprendistato, il sussidio di tirocinio e il sussidio di stage non possono essere cumulati per la stessa persona. Di conseguenza, il datore di lavoro non può ottenere tre tipi di sussidi per la stessa persona.
IL SUSSIDIO PER L’ASSUNZIONE DEI DISOCCUPATI UNICI CAPOFAMIGLIA
I datori di lavoro che assumono disoccupati che sono gli
unici capofamiglia di famiglie monoparentali possono ricevere un sussidio di 2 250 lei al mese per un periodo di 12 mesi se mantengono il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi dal momento dell’assunzione.
SUSSIDI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI OLTRE I 45 ANNI
Le imprese che assumono disoccupati di più di 45 anni possono ricevere un sussidio di 2.250 lei al mese per un periodo di 12 mesi, a condizione che abbiano lavorato per almeno 18 mesi.
SUSSIDI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI VICINI ALLA PENSIONE
Le imprese che assumono disoccupati prossimi alla pensione ricevono un sussidio di 2.250 lei al mese per un periodo di 12 mesi se mantengono il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi dal momento dell’assunzione.
Le persone vicine al pensionamento sono disoccupati che, entro cinque anni dalla loro data di assunzione, soddisfano le condizioni per il pensionamento anticipato parziale o per il limite di età. Il datore di lavoro riceve il sussidio per la durata del lavoro fino a quando le condizioni di pensionamento sono soddisfatte.
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