Nuovi obblighi in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, scadenze, e sanzioni per mancato adempimento
In data 21 luglio 2019 è entrata in vigore la legge n. 129/2019 per la prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che ha un impatto sostanziale sulle società per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione e di dichiarazione per alcune operazioni e transazioni effettuate dai clienti e le misure per l’identificazione del cliente.
L’atto normativo traspone due direttive europee, ovvero la direttiva 2015/849 e la direttiva 2016/2258.
Le disposizioni della legge n. 129/2019 in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo introducono nuovi obblighi, tra cui:
L’obbligo di iscrizione dei titolari effettivi nel Registro dei Titolari Effettivi, istituito e gestito dal Registro delle imprese (ONRC).
Secondo le disposizioni dell’art. 19 paragrafo (1), (2) e (5) della suddetta legge, ONRC organizzerà un registro nazionale in cui verranno registrati i dati relativi ai titolari effettivi delle persone giuridiche soggetti all’obbligo di registrazione nel registro delle imprese, ad eccezione delle società interamente o principalmente di proprietà statale.
A tale proposito, le persone giuridiche deporranno presso ONRC, nella fase di costituzione, annualmente, o ogni volta quando ci siano delle modifiche nella struttura societaria e di amministrazione, una dichiarazione in forma autentica relativa al titolare effettivo della persona giuridica, al fine di essere iscritti nel registro dei titolari effettivi.
Le società in funzione ad oggi, ad eccezione delle società interamente o principalmente di proprietà dello Stato, hanno l’obbligo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 129/2019, di presentare, a cura del legale rappresentante, la dichiarazione sopra menzionata per l’iscrizione nel Registro dei titolari effettivi, tenuto dall’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio (ONRC).
Nel caso in cui il rappresentante legale non rispetti l’obbligo di depositare presso ONRC questa dichiarazione, la società verrà sanzionata con multa da 5.000 a 10.000 RON.
Inoltre, la mancanza del deposito della dichiarazione comporta lo scioglimento della società, ai sensi dell’art. 237 della Legge sulle società n. 31/1990.
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Reconta Management Group