Le nuove disposizioni normative in materia disciplinano aspetti sulla registrazione dei soggetti passivi ai fini dell’IVA.
L’ordinanza del Governo (OUG) n. 80/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 906 del 12 dicembre 2014, ha introdotto, infatti, novità in merito al Codice Fiscale, che entrerano in vigore il 1 febbraio 2015.
Secondo l’OUG suddetta, l’organo fiscale annullerà la registrazione ai fini IVA qualora il soggetto passivo (azienda con sede per l’attività economica in Romania, costituita sulla base della legge n. 31/1990, soggetta a registrazione nel Registro di commercio) non giustifica l’intenzione e la capacità di svolgere l’attività secondo i criteri e le condizioni stabiliti mediante ordine del presidente dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale.
Inoltre, le nuove disposizioni regolamentano in maniera più chiara l’annullamento della registrazione ai fini IVA nel caso in cui i soci/amministratori della società contribuente hanno iscritto nel casellario fiscale determinati reati o atti.
Invero, le autorità fiscali potranno annullare la registrazione di un contribuente ai fini d’IVA qualora i soci/ amministratori del contribuente o il contribuente stesso hanno iscritto nel casellario fiscale reati e/o fatti previsti all’art 2 comma 2 lettera a dell’Ordinanza del Governo 75/2001(responsabilità solidale con il debitore dichiarato fallito o insolvente, istituita con decisione dell’organo fiscale competente che resta definitiva nel sistema di ricorso amministrativo o per decisione del tribunale).
In via eccezionale, per le società regolate dalla Legge n. 31/1990 verrà ordinata la cancellazione della registrazione ai fini IVA se:
– Gli Amministratori e / o la societa’ stessa nel caso delle societa’ per azioni o in comandita per azioni hanno iscritti nel caselario fiscale reati e / o fatti di cui all’art. 2 comma 2, lettera a) del OG 75/2001;
– I soci magioritari e/ o amministratori e / o il contribuente stesso nel caso di altre società commerciali diverse da quelle indicate in precedenza, hanno iscritti nel caselario fiscale reati e / o fatti di cui all’art. 2 coma (2), lettera a) del OG 75/2001.
I contribuenti ai quali è stata annullata la registrazione ai fini d’Iva possono richiedere nuovamente la registrazione in determinate condizioni.
L’Ordine Anaf (Agenzia nazionale di amministrazione fiscale) 3330/2013 stabilisce procedure distinte per la registrazione ai fini d’Iva che variano a seconda del motivo per il quale sono stati cancellati ai fini d’Iva.