Si informa la gentile Clientela che le seguenti normative sono di grande importanza per le società che hanno transazioni infragruppo e per le autorità fiscali (Il Dossier dei prezzi di trasferimento –DTP – per le società che effettuano transazioni con società affiliate).
IL DOSSIER DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO –DTP
La stesura e la presentazione del Dossier dei prezzi di trasferimento.
1. L’obbligo annuale per la stesura del Dossier dei prezzi di trasferimento (Transfer Pricing).
L’obbligo di stesura deriva dalle disposizioni dell’Ordine 442/2016, a seconda dell’inquadramento della società, come segue:
Per i grandi contribuenti che effettuano transazioni infragruppo di valore maggiore o uguale a una delle seguenti soglie di rilevanza:
- Euro 200.000 – per gli interessi incassati o pagati relativi a servizi finanziari;
- Euro 250.000 – per le transazioni relative ai servizi forniti o ricevuti;
- Euro 350.000 – per le operazioni incassate o pagate relative a beni materiali / immateriali;
Il Dossier deve essere preparato / pronto entro il 25 marzo di ogni anno o entro 10 giorni calendaristici dalla richiesta delle autorità fiscali.
Le suddette soglie sono calcolate sommando i valori totali annui di ciascun tipo di operazioni effettuate con affiliati, IVA esclusa.
La scadenza per la presentazione del Dossier dei prezzi di trasferimento è di massimo 10 giorni dalla data della richiesta, ma non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine di stesura.
La presentazione del Dossier dei prezzi di trasferimento sarà effettuata su specifica richiesta delle autorità fiscali durante un’ispezione fiscale o al di fuori di questa.
2. Stesura del Dossier dei prezzi di trasferimento basato su una richiesta specifica.
I grandi contribuenti che eseguono operazioni infragruppo al di sotto delle soglie di cui sopra (punto A) e i contribuenti di piccole e medie dimensioni che eseguono operazioni infragruppo maggiori o uguali a una delle seguenti soglie di rilevanza devono presentare il Dossier TP su richiesta delle autorità fiscali.
- Euro 50.000 – interessi incassati o pagati relativi a servizi finanziari;
- Euro 50.000 – transazioni relative ai servizi forniti o ricevuti;
- Euro 100.000 – operazioni incassate o pagate relative a beni materiali / immateriali.
Le suddette soglie sono calcolate sommando i valori totali annui per ciascun tipo di operazioni effettuate con parti correlate, IVA esclusa.
Il Dossier deve essere presentato solo su richiesta dell’autorità fiscale o durante un’azione di controllo fiscale; la scadenza per presentarlo alle autorità è compresa tra 30 e 60 giorni di calendario con una possibilità di proroga di massimo 30 giorni di calendario.
3. Regole di documentazione per altri contribuenti
I contribuenti che effettuano operazioni infragruppo per le quali le soglie di rilevanza sono inferiori a quelle descritte nei punti precedenti hanno l’obbligo di documentare la conformità al principio della libera concorrenza durante un’ispezione fiscale, secondo le regole generali fornite dalla contabilità finanziaria.
Il Dossier può essere richiesto dalle autorità fiscali a qualsiasi società che abbia transazioni con società affiliate, indipendentemente dalle categorie sopra menzionate, SE gli ispettori fiscali identificano delle transazioni a rischio considerando i propri criteri di controllo – non essendo correlati al valore di ciascuna transazione.
Le sanzioni per la mancata conformità con ne norme di stesura del Dossier di cui sopra, quando sono richieste dalle autorità fiscali, sono comprese tra Ron 12.000 e 14.000. Da notare, inoltre, che nel caso in cui il Dossier TP non sia presentato alle autorità fiscali, esse hanno il diritto di aggiustare i valori delle transazioni infragruppo se i prezzi non rispettano il principio della libera concorrenza.
Il nostro studio è strutturato per dare questo servizio così importante per le transazioni infragruppo.
Reconta Management Group Srl