Con il decreto internazionalizzazione è stato introdotto il regime di esenzione dalla tassazione degli utili delle sedi estere di imprese residenti in Italia.
Nello specifico:
• Una volta scelta l’opzione per l’applicazione della branch exemption (ovvero questo nuovo regime di esenzione), i redditi della branch di imprese residenti in Italia sono tassati ESCLUSIVAMENTE nel Paese estero in base al reddito prodotto in quel paese.
Da ciò deriva che:
• Le imprese senza opzione per la branch exemption avranno gli utili tassabili e le perdite deducibili, secondo la normativa fiscale domestica.
• Le imprese con opzione per la branch exemption avranno gli utili esenti e le perdite indeducibili.
Il “decreto internazionalizzazione” stabilisce anche l’irrevocabilità di questa nuova opzione, ovvero:
• Una volta scelta l’opzione per la branch exemption, il regime di tassazione ordinario NON è più applicabile
• Tuttavia, l’opzione si può estinguere nei seguenti casi:
o La branch estera venga dismessa;
o Il soggetto che ha originariamente scelto quest’opzione si estingua
o La branch venga ceduta ad un soggetto che non ha optato per la branch exemption
Con certezza, aldilà della esenzione in sé e per sé, questa novità costituirà attrazione per l’imprenditore italiano razionalizzando l’iter della internazionalizzazione d’impresa, ed evitando il numeroso contenzioso con il fisco.
La riflessione da fare sarà quindi:
• Costituzione di “newco” estera o branch?
Lasciamo riflettere gli interessati e restiamo a disposizione per rispondere alle perplessità…………… crediamo numerose.