La legge 283/2022, entrata in vigore di recente, apporta una serie di modifiche al Codice del lavoro. Le modifiche richieste da due direttive europee, rispettivamente 1152/2019 e 1158/2019, incideranno sui rapporti di lavoro, i datori di lavoro dovranno apportare adeguamenti ai contratti stipulati con i dipendenti, come segue:
- Il contratto di lavoro conterrà una serie di nuove informazioni
- Se l’attività quotidiana non è svolta in un punto fisso e si rende necessario il viaggio, il datore di lavoro è obbligato a indicare quando il viaggio è fornito/supportato dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente;
- Il contratto indicherà la modalità di pagamento dello stipendio;
- Il dipendente sarà informato delle condizioni per l’esecuzione o la retribuzione del lavoro straordinario e, se del caso, del lavoro a turni;
- Il contratto conterrà informazioni su come condurre il periodo di prova, non solo la sua durata;
- Nel contratto saranno specificate anche le prestazioni extra salariali in denaro o in natura (assicurazione medica privata, contributi aggiuntivi, ecc.);
- Per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, oltre alla sua durata, sarà indicato il Paese di svolgimento dell’attività.
- I dipendenti potranno denunciare il datore di lavoro per non aver comunicato i propri diritti
Se il lavoratore ritiene di non aver ricevuto tutte le informazioni previste dal Codice del lavoro, ha diritto di denunciare il datore di lavoro (e può anche essere risarcito) all’Ispettorato del lavoro. Finora, i dipendenti potevano adire la questione solo al tribunale competente.
- I dipendenti con almeno 6 mesi di servizio (senza periodo di prova) possono richiedere il trasferimento a posto vacante
I dipendenti che ricoprono la stessa posizione per più di 6 mesi possono richiedere il trasferimento ad una posizione vacante che preveda condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle di cui attualmente godono. Il datore di lavoro dovrà, invece, fornire una risposta motivata, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, indipendentemente dalla natura della risposta.
- Sarà introdotto un nuovo congedo per la cura dei malati nella stessa casa
Per l’affidamento di un parente o di una persona dello stesso nucleo familiare saranno concessi al massimo 5 giorni lavorativi all’anno di congedo dell’accompagnatore. I datori di lavoro che rifiutano di concedere questo diritto pagheranno una multa compresa tra 4000 e 8000 lei. L’elenco delle malattie per le quali questo tipo di congedo può essere richiesto sarà pubblicato con ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro.
- In caso di emergenze familiari saranno concessi al massimo 10 giorni lavorativi gratuiti all’anno
I dipendenti avranno la possibilità di assentarsi dal lavoro in caso di emergenze familiari, solo previa comunicazione al datore di lavoro, e le ore di assenza saranno integralmente recuperate.
- Nuova disposizione per il mantenimento dei diritti acquisiti prima dell’entrata in congedo
I dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale, dell’assistenza all’infanzia per malattia, dell’addatamento per adozione, del congedo di paternità, formazione professionale e accompagnatore, nonché del congedo di emergenza familiare, manterranno i diritti acquisiti prima dell’entrata in congedo per tutto il suo periodo.
- Sono state integrate le condizioni per il licenziamento dei dipendenti
Il datore di lavoro non potrà licenziare il lavoratore per l’esercizio di alcuni diritti, quali: richiesta di passaggio dall’attuale posizione ad un altro vacante, dopo 6 mesi di lavoro (e dopo il periodo di prova), per richiesta di ferie o durante il congedo di accompagnatore o quello per emergenze familiari.
- I datori di lavoro avranno l’opportunità di stabilire un programma di lavoro personalizzato per i dipendenti
Attualmente, il Codice del lavoro prevede che il datore di lavoro possa stabilire un programma personalizzato previo accordo o su richiesta di un dipendente. La disposizione sarà modificata affinché tutti i dipendenti possano beneficiare di tale diritto, a tempo determinato o meno. Il datore di lavoro dovrà analizzare la richiesta e, in caso di rifiuto, dovrà essere motivata per iscritto entro un massimo di 5 giorni lavorativi.
- Le nuove ferie introdotte non influiranno sul periodo di ferie per riposo
Attualmente, nell’elenco dei congedi che non incidono sul periodo di attività erogato nel congedo di riposo, ci sono i congedi per motivi di salute, maternità e cura dei figli, a cui si aggiungeranno i congedi di paternità, di accompagnatore e le assenze per emergenze familiari.
- Integrazioni al regolamento interno e sua comunicazione
Oltre agli elementi che devono essere già inseriti nel contratto, verranno aggiunte anche le regole del preavviso e la politica generale di formazione professionale (ove prevista). Inoltre il Regolamento interno dovrà essere comunicato ai neoassunti il primo giorno di lavoro, finora non è stata definita nessuna scadenza.