NOVITA’ FISCALI
Di seguito presenteremo brevemente le modifiche fiscali più importanti previste dall’OUG 48/2020:
1. Sponsorizzazione di microimprese
Le microimprese saranno in grado di sponsorizzare, oltre alle ONG, anche le istituzioni e le autorità pubbliche, compresi gli enti di specialità della pubblica amministrazione, e potranno detrarre gli importi fino a un massimo del 20% dell’imposta sul reddito delle microimprese, in base al contratto di sponsorizzazione.
2. La non imponibilità dei benefici in natura concessi durante il periodo di isolamento al lavoro
Durante il periodo di emergenza o di assedio, le prestazioni in natura concesse ai dipendenti che ricoprono funzioni essenziali per lo svolgimento dell’attività e che sono in isolamento preventivo sul lavoro per un periodo stabilito dal datore di lavoro non sono soggetti all’imposta sui redditi da salari e ai contributi sociali (CAS, CASS e CAM).
3. Tassazione della disoccupazione tecnica e indennità per giorni liberi pagati per la supervisione dei minori
Per le indennità di disoccupazione tecnica o peri giorni liberi per la supervisione dei bambini concessi dai datori di lavoro che operano nel settore dell’edilizia e sono pagati dal fondo di assicurazione contro la disoccupazione, rispettivamente dal erario statale, non sono concesse agevolazioni fiscali specifiche nel settore dell’edilizia (esenzione dalla CASS e dall’imposta sul reddito e CAS ridotto al 21,25%). Queste disposizioni si applicano alle indennità concesse a partire da aprile 2020.
4. IVA relativa alle importazioni di alcol etilico completamente denaturato
Gli importatori in possesso dell’autorizzazione di utente finale NON effettueranno l’effettivo pagamento dell’IVA alle autorità doganali per l’importazione di alcol etilico completamente denaturato utilizzato per la produzione di disinfettanti, durante il periodo per il quale è stato stabilito lo stato di emergenza. L’imposta relativa a queste importazioni effettuate durante il periodo fiscale è evidenziata dagli importatori nella dichiarazione IVA sia come imposta riscossa che come imposta deducibile.
5. Imposta specifica per determinate attività
I contribuenti assoggettati all’imposta specifica per determinate attività, ai sensi della legge n. 170/2016, NON devono alcuna imposta specifica per il periodo in cui interrompono l’attività in tutto o in parte durante il periodo di decreto dello stato di emergenza. Per beneficiare del periodo di esenzione, i contribuenti devono aver interrotto l’attività in tutto o parzialmente, essere in possesso del certificato per situazioni di emergenza e non essere in stato di insolvenza.
6. Rimborso dell’IVA
Il rimborso dell’IVA con il controllo successivo non si applica nei seguenti casi:
a) nel caso di richiedenti per i quali, fino al 16 aprile 2020, è stata iniziata l’ispezione fiscale;
b) nel caso di richieste di rimborso IVA depositate dai grandi contribuenti e dai contribuenti medi che:
– risultano registrati nel registro fiscale con fatti sanzionati come reati;
– l’organo fiscale centrale accerta l’esistenza di un rischio di rimborso indebito;
– è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria o è stata aperta la procedura di insolvenza, ad eccezione di quelle per le quali è stato confermato un piano di riorganizzazione;
c) richieste di rimborso, depositate da contribuenti diversi da quelli indicati nella lettera b) se:
– il contribuente ha nel registro fiscale fatti sanzionati come reati;
– l’organo fiscale centrale accerta l’esistenza di un rischio di rimborso indebito;
– è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria o è stata aperta la procedura di insolvenza, ad eccezione di quelle per le quali è stato confermato un piano di riorganizzazione;
– il contribuente deposita la prima dichiarazione IVA con importi negativi con opzione di rimborso, dopo la registrazione a fini IVA;
– il saldo dell’importo IVA negativo richiesto per il rimborso proviene da più di 12 esercizi mensili, rispettivamente 4 esercizi trimestrali.
Per i contribuenti che rientrano nelle eccezioni di cui sopra, il rimborso dell’IVA verrà effettuato dopo il controllo fiscale anticipato.
Il rimborso dell’IVA con il controllo successivo si applica anche alle richieste in sospeso per le quali la decisione di rimborso dell’IVA non è stata emessa fino al 16 aprile 2020.
7. Presentazione dei bilanci
Il deposito del bilancio annuale per l’esercizio 2019, rispettivamente delle rendicontazioni contabili annuali concluse il 31 dicembre 2019, è stato prorogata fino al 31 luglio 2020 incluso.
8. Rateizzazione dei pagamenti
Per il pagamento tardivo delle rate dei piani di rimborso non pagate fino alla scadenza di 30 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, non vengono calcolati interessi e sanzioni in base al Codice di procedura fiscale. A seguito di ciò, l’organismo fiscale competente, predisporra un nuovo piano di rimborso, rispettando il periodo approvato di rateizzazione. I contribuenti possono richiedere una modifica del piano di rimborso entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.
9. Esecuzione forzata
Fino alla scadenza di 30 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, le misure di esecuzione forzata tramite ingiunzione e vendita dei beni all’asta dei debiti erariali sono sospese o non iniziano, ad eccezione delle esecuzioni forzate che vengono applicate per recuperare i debiti erariali stabiliti mediante decisioni giudiziarie definitive emesse in materia penale, derivanti dalla commissione di reati