Il Ministero delle Finanze romeno ha sottoposto a dibattito pubblico la bozza di ordinanza che andrà a modificare il Codice Fiscale. Verranno discusse alcune proposte che riguardano:
- Modifiche all’imposta sui dividendi e sull’utile di impresa
– Imposta sull’utile di impresa: si propone di estendere l’esenzione fiscale per gli utili investiti anche agli investimenti in beni utilizzati in attività di produzione e trasformazione, beni acquistati allo scopo di rinnovamento tecnologico, al fine di incoraggiare i contribuenti a sviluppare nuove capacità produttive e a modernizzare quelle esistenti.
– Imposta sui dividendi: si propone di aumentare l’aliquota dal 5% all’8% e vengono proposte alcune modifiche per garantire un regime di esenzione nazionale uguale ed equo per i dividendi nazionali e transfrontalieri pagati da un residente rumeno in situazioni analoghe.
- Modifiche al sistema di tassazione del reddito per le microimprese, tra cui menzioniamo:
– la riduzione della soglia del reddito ottenuto nell’anno precedente da 1.000.000 euro a 500.000 euro;
– l’introduzione della condizione che la microimpresa abbia almeno un dipendente, nel qual caso l’aliquota del 3% verrà abolita;
– l’introduzione della condizione secondo cui, nel caso di soci di società collegate, che detengono più del 25% del valore/numero di azioni o diritti di voto, gli stessi soci devono detenere quote in non più di tre microimprese;
– limitazione del reddito da consulenza e gestione al 20%;
– esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul reddito delle microimprese delle persone giuridiche che svolgono attività:
– nel settore bancario,
– assicurazioni e riassicurazioni,
– mercati dei capitali, comprese le attività di intermediazione in questi settori,
– gioco d’azzardo,
– le persone giuridiche rumene impegnate nell’esplorazione, nello sviluppo e nello sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas;
– eliminazione della possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società nei casi in cui fossero soddisfatte le condizioni relative al valore del capitale sociale e al numero di dipendenti;
– mantenimento dell’aliquota fiscale dell’1%;
– correlazioni tecniche per integrare le nuove condizioni di classificazione nelle norme fiscali in vigore;
- Revisione dell’erogazione di sgravi fiscali
– a partire da gennaio 2023 verranno riviste le agevolazioni fiscali nel settore edile, nonché nel settore agricolo e nell’industria alimentare, nel senso che solo le persone fisiche che percepiscono redditi sulla base di contratti di lavoro individuali potranno beneficiare di agevolazioni fiscali.
– Verrà rivista l’erogazione di sgravi fiscali nel settore delle costruzioni modificando la condizione relativa al calcolo del volume di affari. Viene quindi preso in considerazione il principio secondo il quale gli sgravi fiscali sono concessi nel periodo in cui le attività di cui ai codici CAEN specificati nell’atto sono effettivamente svolte, vale a dire che il calcolo verrà effettuato in tempo reale e non basato su dati storici.
– Si propone di modificare il tetto massimo per la concessione di agevolazioni fiscali nel settore edile, agricolo e alimentare da 30.000 lei al mese a 10.000 lei al mese inclusi.
– Si propone di regolamentare il regime fiscale applicabile alle indennità concesse in base alla legge per l’assistenza ai pazienti affetti da malattie oncologiche, che saranno reddito non imponibile, non incluso nella base di calcolo del contributo di assicurazione sanitaria sociale, essendo dovuto solo il contributo di assicurazione sociale.
– Si propone di diminuire da 100.000 a 25.000 euro la soglia del reddito netto determinato sulla base delle norme sul reddito. L’emendamento riguarda i contribuenti che percepiscono redditi da attività di lavoro autonomo, diversi dai redditi delle libere professioni.
- Introduzione di un tetto mensile al reddito non imponibile
Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, si propone di introdurre un massimale di reddito mensile, non imponibile e non incluso nelle basi di calcolo dei contributi sociali obbligatori, pari a un massimo del 33% dello stipendio base corrispondente al lavoro svolto, alle condizioni stabilite dalla legge, per i seguenti soggetti:
- a) le prestazioni aggiuntive ricevute dai dipendenti in base alla clausola di mobilità (trasferta/distacco);
- b) il controvalore del vitto fornito sotto forma di buoni pasto dal datore di lavoro per i suoi dipendenti come previsto dal contratto di lavoro o dai regolamenti interni, fino all’importo massimo;
- c) le spese per le l’alloggio sopportate dai datori di lavoro per i propri dipendenti, come previsto dal contratto di lavoro o dal regolamento interno, fino a un massimale non imponibile del 20% del salario minimo nazionale lordo garantito/mese/persona, a determinate condizioni stabilite dalla legge;
- d) i costi dei servizi turistici e/o di cura, compreso il trasporto, durante il periodo di ferie, per i propri dipendenti e i loro familiari, concessi dal datore di lavoro, come previsto dal contratto di lavoro, dai regolamenti interni, o ricevuti sulla base di leggi speciali e/o finanziati dal bilancio, entro il limite di un massimale annuo, per ciascun dipendente, che rappresenti il livello di uno stipendio medio lordo utilizzato per la base del bilancio della sicurezza sociale dello Stato per l’anno in cui sono stati concessi;
- e) i contributi a un fondo pensionistico facoltativo e a schemi pensionistici facoltativi, a carico del datore di lavoro per i propri dipendenti, fino a un limite di 400 euro per persona all’anno;
- f) i premi dell’assicurazione sanitaria volontaria, nonché i servizi medici forniti sotto forma di abbonamenti, sostenuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti, in modo da non superare l’equivalente in RON di 400 euro all’anno per persona;
- g) importi concessi ai dipendenti in telelavoro per coprire i costi delle utenze nel luogo in cui il dipendente lavora, come elettricità, riscaldamento, acqua e abbonamento dati, e l’acquisto di mobili e attrezzature per ufficio, entro i limiti stabiliti dal datore di lavoro nel contratto di lavoro o nel regolamento interno, fino a un tetto mensile di 400 lei corrispondente al numero di giorni del mese in cui l’individuo lavora in telelavoro.
Per la parte eccedente il massimale mensile non imponibile del 33% sono dovute l’imposta sul reddito e i contributi sociali obbligatori dello stipendio base corrispondente al lavoro svolto.
- Revisione delle detrazioni personali
Si propone di rivedere il sistema di concessione delle detrazioni personali per i redditi da lavoro dipendente nel luogo in cui si trova il lavoro principale.
- Nuove imposte sul trasferimento di proprietà
Si propone di modificare le disposizioni relative al trasferimento della proprietà e dei suoi smembramenti, mediante atti giuridici inter vivos su fabbricati di qualsiasi tipo e terreni ad essi collegati, nonché su terreni di qualsiasi tipo senza fabbricati, nel senso che i contribuenti devono pagare un’imposta calcolata sul valore della transazione applicando le seguenti aliquote:
- a) 3% per i fabbricati di qualsiasi tipo e i relativi terreni, nonché per i terreni di qualsiasi tipo senza fabbricati, detenuti per un periodo non superiore a 3 anni;
- b) 1% per i fabbricati di cui alla lettera a), detenuti per un periodo superiore a 3 anni. Si propone inoltre di eliminare il tetto massimo non imponibile di 450.000 lei come deduzione dal valore della transazione nella determinazione del reddito imponibile.
- Modifiche dei contributi previdenziali
Si propone di modificare la base annuale per il calcolo dei contributi previdenziali per le persone che percepiscono un reddito da lavoro autonomo e/o un reddito da diritti di proprietà intellettuale, da una o più fonti e/o categorie di reddito, il cui valore cumulativo è almeno pari a 12 salari minimi lordi garantiti.
Si propone di modificare la base annuale per il calcolo del contributo previdenziale per le persone che percepiscono redditi da lavoro autonomo, redditi da diritti di proprietà intellettuale, redditi da associazione con una persona giuridica, contribuenti ai sensi delle disposizioni del Titolo II o del Titolo III, redditi da cessione di beni, redditi da attività agricole, forestali e di piscicoltura, redditi da investimenti e redditi da altre fonti, provenienti da una o più fonti e/o categorie di reddito, il cui valore cumulativo sia almeno pari a 6 salari minimi lordi garantiti.
- Nuove tasse su bevande alcoliche e bibite zuccherate
Si propone che, a partire dal 1° gennaio 2023, le bevande analcoliche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzate, siano escluse dall’aliquota IVA ridotta del 9%, in aggiunta all’eccezione già prevista per le bevande alcoliche dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’ IVA.
Allo stesso tempo, si propone che, a partire dal 1° gennaio 2023, la stessa aliquota IVA, ossia un’aliquota ridotta del 9%, si applichi alle vendite di prodotti alimentari, comprese le bevande (ad eccezione delle bevande alcoliche e analcoliche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzate), destinati al consumo umano e animale, nonché ai servizi di ristorazione e catering e alle sistemazioni alberghiere.
Si propone di aumentare l’accisa totale sulle sigarette da 563,97 lei/1.000 sigarette a 594,97 lei/1.000 sigarette a partire dal 1° agosto 2022 e di adottare un nuovo calendario per l’aumento graduale dell’accisa totale sulle sigarette, di assicurare le entrate di bilancio e di garantire la prevedibilità fiscale richiesta dal settore.
Si propone di aumentare il livello delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche a partire dal 1° agosto 2022, poiché il livello delle accise su questi prodotti non è stato aggiornato dopo l’aggiornamento del Codice fiscale.
- Un nuovo modo di calcolare le imposte sugli immobili
Si propone inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2023, l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% per la fornitura di alloggi a privati, nell’ambito della politica sociale, sia ristretto in modo che i privati possano beneficiare di questa agevolazione solo una volta, ossia per l’acquisto, individualmente o congiuntamente con un altro/altri privati, di un’unica abitazione il cui valore non superi i 600.000 lei, IVA esclusa, all’aliquota ridotta del 5%.
Si propone un nuovo metodo di calcolo del valore imponibile per gli edifici non residenziali, basato sui valori contenuti negli “Studi di mercato sui valori indicativi degli immobili in Romania”, gestiti dall’Unione Nazionale dei Notai di Romania, pubblicati annualmente sul sito web dell’U.N.N.P.R., e sulle rispettive aliquote fiscali.
- L’imposta specifica su determinate attività
Si propone di abrogare, a partire dal 1° agosto 2022, le disposizioni della legge n. 170/2016 sull’imposta specifica su determinate attività, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n. 812 del 14 ottobre 2016, con successive integrazioni.
I soggetti che hanno debiti fiscali specifici per determinate attività saranno tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle microimprese, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di questo regime fiscale e/o l’imposta sul reddito di attività diverse da quelle corrispondenti ai codici CAEN specifici.Il Ministero delle Finanze romeno ha sottoposto a dibattito pubblico la bozza di ordinanza che andrà a modificare il Codice Fiscale. Verranno discusse alcune proposte che riguardano:
- Modifiche all’imposta sui dividendi e sull’utile di impresa
– Imposta sull’utile di impresa: si propone di estendere l’esenzione fiscale per gli utili investiti anche agli investimenti in beni utilizzati in attività di produzione e trasformazione, beni acquistati allo scopo di rinnovamento tecnologico, al fine di incoraggiare i contribuenti a sviluppare nuove capacità produttive e a modernizzare quelle esistenti.
– Imposta sui dividendi: si propone di aumentare l’aliquota dal 5% all’8% e vengono proposte alcune modifiche per garantire un regime di esenzione nazionale uguale ed equo per i dividendi nazionali e transfrontalieri pagati da un residente rumeno in situazioni analoghe.
- Modifiche al sistema di tassazione del reddito per le microimprese, tra cui menzioniamo:
– la riduzione della soglia del reddito ottenuto nell’anno precedente da 1.000.000 euro a 500.000 euro;
– l’introduzione della condizione che la microimpresa abbia almeno un dipendente, nel qual caso l’aliquota del 3% verrà abolita;
– l’introduzione della condizione secondo cui, nel caso di soci di società collegate, che detengono più del 25% del valore/numero di azioni o diritti di voto, gli stessi soci devono detenere quote in non più di tre microimprese;
– limitazione del reddito da consulenza e gestione al 20%;
– esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul reddito delle microimprese delle persone giuridiche che svolgono attività:
– nel settore bancario,
– assicurazioni e riassicurazioni,
– mercati dei capitali, comprese le attività di intermediazione in questi settori,
– gioco d’azzardo,
– le persone giuridiche rumene impegnate nell’esplorazione, nello sviluppo e nello sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas;
– eliminazione della possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società nei casi in cui fossero soddisfatte le condizioni relative al valore del capitale sociale e al numero di dipendenti;
– mantenimento dell’aliquota fiscale dell’1%;
– correlazioni tecniche per integrare le nuove condizioni di classificazione nelle norme fiscali in vigore;
- Revisione dell’erogazione di sgravi fiscali
– a partire da gennaio 2023 verranno riviste le agevolazioni fiscali nel settore edile, nonché nel settore agricolo e nell’industria alimentare, nel senso che solo le persone fisiche che percepiscono redditi sulla base di contratti di lavoro individuali potranno beneficiare di agevolazioni fiscali.
– Verrà rivista l’erogazione di sgravi fiscali nel settore delle costruzioni modificando la condizione relativa al calcolo del volume di affari. Viene quindi preso in considerazione il principio secondo il quale gli sgravi fiscali sono concessi nel periodo in cui le attività di cui ai codici CAEN specificati nell’atto sono effettivamente svolte, vale a dire che il calcolo verrà effettuato in tempo reale e non basato su dati storici.
– Si propone di modificare il tetto massimo per la concessione di agevolazioni fiscali nel settore edile, agricolo e alimentare da 30.000 lei al mese a 10.000 lei al mese inclusi.
– Si propone di regolamentare il regime fiscale applicabile alle indennità concesse in base alla legge per l’assistenza ai pazienti affetti da malattie oncologiche, che saranno reddito non imponibile, non incluso nella base di calcolo del contributo di assicurazione sanitaria sociale, essendo dovuto solo il contributo di assicurazione sociale.
– Si propone di diminuire da 100.000 a 25.000 euro la soglia del reddito netto determinato sulla base delle norme sul reddito. L’emendamento riguarda i contribuenti che percepiscono redditi da attività di lavoro autonomo, diversi dai redditi delle libere professioni.
- Introduzione di un tetto mensile al reddito non imponibile
Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, si propone di introdurre un massimale di reddito mensile, non imponibile e non incluso nelle basi di calcolo dei contributi sociali obbligatori, pari a un massimo del 33% dello stipendio base corrispondente al lavoro svolto, alle condizioni stabilite dalla legge, per i seguenti soggetti:
- a) le prestazioni aggiuntive ricevute dai dipendenti in base alla clausola di mobilità (trasferta/distacco);
- b) il controvalore del vitto fornito sotto forma di buoni pasto dal datore di lavoro per i suoi dipendenti come previsto dal contratto di lavoro o dai regolamenti interni, fino all’importo massimo;
- c) le spese per le l’alloggio sopportate dai datori di lavoro per i propri dipendenti, come previsto dal contratto di lavoro o dal regolamento interno, fino a un massimale non imponibile del 20% del salario minimo nazionale lordo garantito/mese/persona, a determinate condizioni stabilite dalla legge;
- d) i costi dei servizi turistici e/o di cura, compreso il trasporto, durante il periodo di ferie, per i propri dipendenti e i loro familiari, concessi dal datore di lavoro, come previsto dal contratto di lavoro, dai regolamenti interni, o ricevuti sulla base di leggi speciali e/o finanziati dal bilancio, entro il limite di un massimale annuo, per ciascun dipendente, che rappresenti il livello di uno stipendio medio lordo utilizzato per la base del bilancio della sicurezza sociale dello Stato per l’anno in cui sono stati concessi;
- e) i contributi a un fondo pensionistico facoltativo e a schemi pensionistici facoltativi, a carico del datore di lavoro per i propri dipendenti, fino a un limite di 400 euro per persona all’anno;
- f) i premi dell’assicurazione sanitaria volontaria, nonché i servizi medici forniti sotto forma di abbonamenti, sostenuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti, in modo da non superare l’equivalente in RON di 400 euro all’anno per persona;
- g) importi concessi ai dipendenti in telelavoro per coprire i costi delle utenze nel luogo in cui il dipendente lavora, come elettricità, riscaldamento, acqua e abbonamento dati, e l’acquisto di mobili e attrezzature per ufficio, entro i limiti stabiliti dal datore di lavoro nel contratto di lavoro o nel regolamento interno, fino a un tetto mensile di 400 lei corrispondente al numero di giorni del mese in cui l’individuo lavora in telelavoro.
Per la parte eccedente il massimale mensile non imponibile del 33% sono dovute l’imposta sul reddito e i contributi sociali obbligatori dello stipendio base corrispondente al lavoro svolto.
- Revisione delle detrazioni personali
Si propone di rivedere il sistema di concessione delle detrazioni personali per i redditi da lavoro dipendente nel luogo in cui si trova il lavoro principale.
- Nuove imposte sul trasferimento di proprietà
Si propone di modificare le disposizioni relative al trasferimento della proprietà e dei suoi smembramenti, mediante atti giuridici inter vivos su fabbricati di qualsiasi tipo e terreni ad essi collegati, nonché su terreni di qualsiasi tipo senza fabbricati, nel senso che i contribuenti devono pagare un’imposta calcolata sul valore della transazione applicando le seguenti aliquote:
- a) 3% per i fabbricati di qualsiasi tipo e i relativi terreni, nonché per i terreni di qualsiasi tipo senza fabbricati, detenuti per un periodo non superiore a 3 anni;
- b) 1% per i fabbricati di cui alla lettera a), detenuti per un periodo superiore a 3 anni. Si propone inoltre di eliminare il tetto massimo non imponibile di 450.000 lei come deduzione dal valore della transazione nella determinazione del reddito imponibile.
- Modifiche dei contributi previdenziali
Si propone di modificare la base annuale per il calcolo dei contributi previdenziali per le persone che percepiscono un reddito da lavoro autonomo e/o un reddito da diritti di proprietà intellettuale, da una o più fonti e/o categorie di reddito, il cui valore cumulativo è almeno pari a 12 salari minimi lordi garantiti.
Si propone di modificare la base annuale per il calcolo del contributo previdenziale per le persone che percepiscono redditi da lavoro autonomo, redditi da diritti di proprietà intellettuale, redditi da associazione con una persona giuridica, contribuenti ai sensi delle disposizioni del Titolo II o del Titolo III, redditi da cessione di beni, redditi da attività agricole, forestali e di piscicoltura, redditi da investimenti e redditi da altre fonti, provenienti da una o più fonti e/o categorie di reddito, il cui valore cumulativo sia almeno pari a 6 salari minimi lordi garantiti.
- Nuove tasse su bevande alcoliche e bibite zuccherate
Si propone che, a partire dal 1° gennaio 2023, le bevande analcoliche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzate, siano escluse dall’aliquota IVA ridotta del 9%, in aggiunta all’eccezione già prevista per le bevande alcoliche dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’ IVA.
Allo stesso tempo, si propone che, a partire dal 1° gennaio 2023, la stessa aliquota IVA, ossia un’aliquota ridotta del 9%, si applichi alle vendite di prodotti alimentari, comprese le bevande (ad eccezione delle bevande alcoliche e analcoliche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzate), destinati al consumo umano e animale, nonché ai servizi di ristorazione e catering e alle sistemazioni alberghiere.
Si propone di aumentare l’accisa totale sulle sigarette da 563,97 lei/1.000 sigarette a 594,97 lei/1.000 sigarette a partire dal 1° agosto 2022 e di adottare un nuovo calendario per l’aumento graduale dell’accisa totale sulle sigarette, di assicurare le entrate di bilancio e di garantire la prevedibilità fiscale richiesta dal settore.
Si propone di aumentare il livello delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche a partire dal 1° agosto 2022, poiché il livello delle accise su questi prodotti non è stato aggiornato dopo l’aggiornamento del Codice fiscale.
- Un nuovo modo di calcolare le imposte sugli immobili
Si propone inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2023, l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% per la fornitura di alloggi a privati, nell’ambito della politica sociale, sia ristretto in modo che i privati possano beneficiare di questa agevolazione solo una volta, ossia per l’acquisto, individualmente o congiuntamente con un altro/altri privati, di un’unica abitazione il cui valore non superi i 600.000 lei, IVA esclusa, all’aliquota ridotta del 5%.
Si propone un nuovo metodo di calcolo del valore imponibile per gli edifici non residenziali, basato sui valori contenuti negli “Studi di mercato sui valori indicativi degli immobili in Romania”, gestiti dall’Unione Nazionale dei Notai di Romania, pubblicati annualmente sul sito web dell’U.N.N.P.R., e sulle rispettive aliquote fiscali.
- L’imposta specifica su determinate attività
Si propone di abrogare, a partire dal 1° agosto 2022, le disposizioni della legge n. 170/2016 sull’imposta specifica su determinate attività, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n. 812 del 14 ottobre 2016, con successive integrazioni.
I soggetti che hanno debiti fiscali specifici per determinate attività saranno tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle microimprese, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di questo regime fiscale e/o l’imposta sul reddito di attività diverse da quelle corrispondenti ai codici CAEN specifici.