Gentile Cliente,
ti informiamo delle ultime novità introdotte con la pubblicazione del OUG 99/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 551 del 25 giugno 2020, con cui viene prorogata l’applicazione di misure fiscali agevolanti l’impreditoria nel contesto della lotta alle difficoltà finanziarie incontrate dalla maggior parte delle imprese a seguito delle misure adottate per combattere l’epidemia di COVID-19.
1. Crediti d’imposta sul utile e sul reddito delle microimprese
Le aziende che pagano l’imposta sull’utile e le microimprese che pagano l’imposta sull’utile / reddito relativa al secondo trimestre fino al 25 luglio 2020 usufruiscono di un bonus del 10% calcolato sull’imposta dovuta.
Questa regola varrà anche per il terzo trimestre dell’anno. Pertanto, chi paga l’imposta sull’utile e le microimprese che pagano l’imposta sull’utile / sul reddito per il terzo trimestre fino al 25 ottobre 2020 usufruiscono di un bonus del 10% calcolato sull’imposta dovuta.
2. Sospensione dell’esecuzione forzata dei conti
Le seguenti misure sono prorogate fino al 25 ottobre 2020 incluso:
– non verranno calcolate penalità ed interessi per ritardi nel pagamento degli obblighi fiscali scaduti dopo il 21 marzo 2020;
– l’esecuzione forzata tramite ingiunzione per i crediti erariali sarà sospesa o non verrà avviata;
– l’esecuzione forzata mediante convocazione e vendita dei beni all’asta per i crediti di bilancio è sospesa o non avrà inizio, fatta eccezione per le esecuzioni forzate applicate per il recupero dei crediti di bilancio stabiliti da decisioni giudiziarie definitive pronunciate in materia penale, originate dalla commissione di reati;
– l’IVA richiesta per il rimborso tramite le dichiarazioni IVA 300 con opzione di rimborso, presentate entro il termine legale di presentazione, è rimborsata dall’organismo fiscale con la successiva esecuzione dell’ispezione fiscale;
– per il pagamento tardivo delle rate dei piani di dilazione non pagate entro il 25 ottobre 2020, NON verranno calcolati interessi e penalità ai sensi del Codice di procedura fiscale.
3. Tassa specifica
Per l’anno 2020, i soggetti obbligati a pagare l’imposta specifica (ristoranti, bar, hotel, pensioni, società di catering, ecc.) non sono tenute a versarla per un periodo di 90 giorni calcolato a partire dal 25 giugno 2020.
Pertanto, questi soggetti ricalcolano l’imposta specifica per il 2020, dividendo l’imposta specifica annuale per 365 giorni di calendario e moltiplicando il valore risultante per 275 giorni di calendario.
I contribuenti che hanno cessato la propria attività in tutto o in parte durante lo stato di emergenza dichiarato, per il ricalcolo dell’imposta annuale specifica, diminuiscono anche il periodo in cui hanno interrotto la loro attività, in tutto o in parte, a causa dello stato di emergenza.
Normalmente, l’imposta specifica per il primo semestre di un anno avrebbe dovuto essere dichiarata e pagata entro il 25 luglio 2020. In via eccezionale, la dichiarazione e il pagamento dell’imposta specifica per il primo semestre dell’anno 2020 verrà effettuata fino al 25 ottobre 2020 incluso.