Anche se la normativa per la lotta al riciclaggio di denaro risale al 2002, molti imprenditori non la conoscono, anche perché scarsamente pubblicizzata in ambito istituzionale.
La Legge 656/2002 istituisce delle misure di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro, nonché alcune misure che riguardano la prevenzione e la lotta al terrorismo.
Le persone fisiche o giuridiche interessate sono le seguenti:
a) gli istituti di credito e le filiali in Romania di istituti di credito esteri;
b) le istituzioni finanziarie e filiali in Romania delle istituzioni finanziarie estere;
c) i gestori dei fondi di pensioni privati, per conto proprio e per i fondi di pensioni privati che gestiscono, gli agenti di marketing autorizzati / avvisati nel sistema pensionistico privato;
d) i casinò;
e) i revisori, le persone fisiche e giuridiche che offrono servizi di consulenza fiscale o contabile;
f) i notai, avvocati e altre persone che esercitano professioni giuridiche liberali, nel caso in cui offrono assistenza nella preparazione o esecuzione di operazioni per i loro clienti per l’acquisto o la vendita di immobili, azioni o quote sociali oppure elementi del fondo di commercio, la gestione di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti, la costituzione o la gestione di conti bancari, di risparmi o di strumenti finanziari, l’organizzazione dei processi di sottoscrizione degli apporti necessari per la costituzione, funzionamento o amministrazione di una società, la costituzione o la gestione di aziende commerciali o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o strutture analoghe o lo svolgimento, secondo la legge, di altre attività fiduciarie, o nei casi di rappresentanza dei clienti in qualsiasi operazione di natura finanziaria o che riguarda beni immobili;
g) i fornitori di servizi per le aziende e per le altre entità o persone giuridiche, diversi da quelli previsti dal comma e) o f);
h) i soggetti coinvolti nel processo di privatizzazione;
i) gli agenti immobiliari;
j) le associazioni e le fondazioni;
k) altre persone fisiche o giuridiche che vendono beni e / o servizi nella misura in cui
si basano su operazioni in contanti, in valuta locale o estera, il cui limite minimo rappresenta l’equivalente in RON di 15 000 euro, a prescindere se l’operazione viene eseguita in una singola transazione o diverse transazioni che appaiono collegate tra di loro.
Per una più facile comprensibilità abbiamo strutturato sotto gli obblighi da adempiere ai sensi della presente Legge:
1. La società deve depositare all’ONPCSB (Ufficio Nazionale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro) la delibera di nomina del rappresentante nei rapporti con l’Ufficio.
2. La società deve predisporre delle procedure interne per identificazione e accettazione del cliente, che vengono comunicate ai dipendenti.
3. La società deve comunicare all’ONPCSB qualsiasi transazione esterna che supera (in una sola operazione o più operazioni collegate) l’importo di 15.000 euro o l’equivalente in qualsiasi valuta. A questo proposito si deve compilare e deporre all’Ufficio il modulo “Rapporto transazioni esterne”. La comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dall’esecuzione della transazione.
4. La società deve comunicare all’ONPCSB qualsiasi transazione in contanti che supera (in una sola operazione o più operazioni collegate) l’importo di 15.000 euro o l’equivalente in qualsiasi valuta. A questo proposito si deve compilare e deporre all’Ufficio il modulo “Rapporto transazioni in contanti”. La comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dall’esecuzione della transazione.
5. La società deve comunicare all’ONPCSB qualsiasi transazione, interna o esterna, a prescindere dell’importo, che desti sospetti di antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo. A questo proposito si deve compilare e deporre all’Ufficio il modulo “Rapporto transazioni sospette”. Il rapporto sarà trasmesso all’Ufficio appena la società constata ragionevoli motivi di sospetto che l’operazione da eseguire ha come scopo il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Potranno, comunque, effettuare l’operazione senza avvisare l’Ufficio, se l’operazione deve essere eseguita immediatamente o se la mancata esecuzione impedirebbe il perseguimento dei beneficiari della transazione sospetta. Essi sono tuttavia tenuti a informare l’ufficio immediatamente dopo il compimento della transazione, ma non più tardi di 24 ore, indicando il motivo per cui non hanno informato.
6. La società deve elaborare delle misure standard di identificazione del cliente (l’obbligo del cliente di compilare la dichiarazione ai fini di antiriciclaggio) e creare un fascicolo che deve contenere come minimo: la dichiarazione del cliente, i documenti di riconoscimento di tutti i soci e amministratori della società e nel caso di soci persone giuridiche, le visure camerali. La società dovrà conservare i documenti per un l’intero periodo di svolgimento del rapporto e minimo 5 anni dalla sua cessazione.
7. Quando desta il sospetto di antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo, la società deve applicare delle misure supplementari di identificazione del cliente (sollecito di documenti aggiuntivi), elaborate secondo le procedure interne.
Quando i soggetti della presente Legge hanno conoscenza che un’operazione da eseguire ha come scopo il riciclaggio di denaro, possono effettuare l’operazione senza avvisare l’Ufficio, se l’operazione deve essere eseguita immediatamente o se la mancata esecuzione impedirebbe il perseguimento dei beneficiari della transazione sospetta. Essi sono tuttavia tenuti a informare entro e non oltre 24 ore sulla transazione, indicando il motivo per cui non hanno informato in anticipo.
Il mancato, incompleto o tardivo compimento degli obblighi decorrenti dalla presente Legge sarà sanzionato con una multa che va da 10.000 a 50.000 lei.
La sanzione amministrativa potrà essere completata con le seguenti misure:
a) la confisca di beni destinati, usati o derivati dalla violazione;
b) la sospensione dell’avviso, accordo o autorizzazione ad esercitare un’attività o, se del caso, la sospensione del l’operatore economico di attività per un periodo da un mese a sei mesi;
c) il ritiro della licenza o autorizzazione per talune operazioni o per le attività di commercio estero per un periodo di un mese a sei mesi o permanentemente;
d) conto bancario bloccato per un periodo da 10 giorni a un mese;
e) la cancellazione della licenza, accordo o autorizzazione ad esercitare un’attività;
f) la chiusura dell’unità.
Tenuto conto che le sanzioni per i mancati adempimenti sono molto elevate, si invita gli interessati a verificare se nella Loro impresa sono state attuate tutte le misure necessarie previste dalla normativa.
Reconta Management Group