Il dossier sui prezzi di trasferimento è il documento richiesto per “documentare la conformità al principio del valore di mercato dei prezzi di trasferimento nelle operazioni con persone correlate”.
L’importanza del Transfer Pricing File, fondamentato dall’ordinanza 442/2016, è aumentata con l’entrata in vigore delle direttive sulla super-trasparenza e, a partire dal 2020-2021, del Reporting of Cross-Border Reportable Arrangements (DAC6).
In sostanza, l’amministrazione fiscale ha ora accesso diretto a un pacchetto di informazioni dettagliate, che le consente di interrogare il contribuente in modo mirato sulle transazioni infragruppo/interaziendali.
Vi ricordiamo: Le seguenti categorie di contribuenti sono tenute a compilare il Transfer Pricing File:
1) Annualmente: i grandi contribuenti che effettuano operazioni tra parti affiliate che superano le seguenti soglie:
- 000 euro, nel caso di interessi ricevuti/pagati per servizi finanziari, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
- 000 euro nel caso di transazioni relative a servizi ricevuti/forniti, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
- 000 euro nel caso di transazioni relative ad acquisti/vendite di beni materiali o immateriali, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale.
La scadenza per la preparazione del dossier sui prezzi di trasferimento coincide con la scadenza legale per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle società per ogni anno fiscale.
Il termine per mettere a dispozisione il dossier sui prezzi di trasferimento è di massimo 10 giorni calendaristici dalla data della richiesta, ma non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua preparazione.
2) Su richiesta dell’autorità fiscale, nell’ambito di un’azione di controllo fiscale: i grandi contribuenti che non compiono i criteri stabiliti in base alle disposizioni del punto 1, nonché i contribuenti di piccole e medie dimensioni, che effettuano transazioni con persone affiliate con un valore totale annuo, calcolato sommando il valore delle transazioni effettuate con tutte le persone collegate, al netto dell’IVA, superiore o uguale a una delle soglie di rilevanza:
- 000 euro, nel caso di interessi ricevuti/ pagati per servizi finanziari, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
- 000 euro nel caso di transazioni relative a servizi ricevuti/forniti, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale;
- 000 euro nel caso di transazioni relative ad acquisti/vendite di beni materiali o immateriali, calcolati al tasso di cambio comunicato dalla NBR valido per l’ultimo giorno dell’anno fiscale.
La legislazione rumena sanziona la mancata o incompleta presentazione della pratica, assimilandola alla “realizzazione di transazioni con soggetti affiliati senza giustificare l’importo dei prezzi di trasferimento applicati” – nel qual caso l’ispettore fiscale imporrà la propria giustificazione.
A partire dal 2021, le ispezioni sulle imposte dirette non cercheranno solo la corretta allocazione degli utili attraverso il transfer pricing, ma anche la corretta rendicontazione delle transazioni/accordi fiscali che hanno portato a questa allocazione. E il contribuente dovrà rispondere con spiegazioni ancora più motivate e documentate, ovviamente basate sulla documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.
Sottolineiamo quindi l’importanza di una preparazione tempestiva della documentazione, nonché di un suo regolare aggiornamento, perché un dossier sui prezzi di trasferimento incompleto o inaccuratamente motivato sarà un invito per l’ispettore fiscale non solo a rettificare i prezzi di trasferimento, non solo a sanzionare la mancata dichiarazione, ma addirittura a mettere in discussione l’intero modello di business della società/gruppo.