- Imposta sul reddito delle società
1.1 Imposta minima dell’1% del fatturato (per le grandi imprese)
I contribuenti con un fatturato superiore a 50.000.000 di euro nell’anno precedente, che nell’anno di calcolo determinano un’imposta sul reddito societario, cumulata dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, inferiore all’imposta minima sul fatturato stabilita in base alle disposizioni seguenti, sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito societario al livello dell’imposta minima sul fatturato.
Il fatturato dell’anno precedente è la differenza tra il reddito totale (VT) e il reddito sottratto dal reddito totale (Vs).
L’imposta minima sul fatturato è determinata come segue:
CBI = 1% x (VT – Vs – I – A), dove gli indicatori hanno il seguente significato:
IMCA – imposta minima sul fatturato, determinata cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo.
VT – reddito complessivo, determinato cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi;
Vs – reddito sottratto dal reddito totale, determinato cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi, che rappresenta:
(i) reddito non imponibile
(ii) il reddito relativo al costo delle scorte di prodotti;
(iii) il reddito relativo al costo dei servizi in corso di esecuzione;
(iv) redditi derivanti dalla produzione di beni materiali e immateriali non inclusi nell’indicatore I;
(v) ricavi da sovvenzioni;
(vi) entrate derivanti da richieste di risarcimento da parte di compagnie di assicurazione/riassicurazione in relazione a danni a beni in natura o a beni materiali propri;
(vii) entrate rappresentative di accise che sono state contestualmente riportate nei conti della spesa;
I – il valore delle immobilizzazioni in corso derivanti dall’acquisizione/produzione di beni, registrato nei registri contabili a partire dal 1° gennaio 2024, ossia dal primo giorno dell’esercizio fiscale modificato che inizia nel 2024;
A – ammortamento contabile al costo storico dei beni acquisiti/prodotti a partire dal 1° gennaio 2024/primo giorno del periodo d’imposta modificato che inizia nel 2024.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024
1.2. Imposta aggiuntiva per gli istituti di credito – persone giuridiche rumene e filiali in Romania di istituti di credito – persone giuridiche straniere
Gli istituti di credito – persone giuridiche rumene e le filiali in Romania di istituti di credito – persone giuridiche straniere devono, oltre all’imposta sul reddito delle società, un’imposta sulla cifra d’affari calcolata applicando un’aliquota pari a :
a) 2%, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 incluso;
b) 1%, a partire dal 1° gennaio 2026.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
1.3 Imposta aggiuntiva per le persone giuridiche che operano nel settore petrolifero e del gas
Le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas, istituite con decreto del Ministro delle Finanze, con un fatturato superiore a 50.000.000 di euro nell’anno precedente, sono tenute a versare, oltre all’imposta sul reddito delle società, un’imposta specifica sul fatturato calcolata secondo l’algoritmo seguente. Il fatturato dell’anno precedente rappresenta la differenza tra il reddito totale (VT) e il reddito sottratto dal reddito totale (Vs).
L’imposta specifica sul fatturato è determinata come segue:
ICAS = 0,5% x (VT – Vs – I – A), dove gli indicatori hanno il seguente significato:
ICAS – imposta specifica sul fatturato, determinata cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo;
VT – ricavi totali, determinati cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi;
Vs – reddito sottratto dal reddito totale, determinato cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi, che rappresenta:
(i) reddito non imponibile
(ii) il reddito relativo al costo delle scorte di prodotti;
(iii) il reddito relativo al costo dei servizi in corso di esecuzione;
(iv) redditi derivanti dalla produzione di beni materiali e immateriali non inclusi nell’indicatore I;
(v) ricavi da sovvenzioni;
(vi) entrate derivanti da richieste di risarcimento da parte di compagnie di assicurazione/riassicurazione in relazione a danni a beni in natura o a beni materiali propri;
(vii) entrate rappresentative di accise che sono state contestualmente riportate nei conti della spesa;
I – il valore delle immobilizzazioni in corso derivanti dall’acquisizione/produzione di beni, registrato nei registri contabili a partire dal 1° gennaio 2024, ossia dal primo giorno dell’esercizio fiscale modificato che inizia nel 2024;
A – ammortamento contabile al costo storico dei beni acquisiti/prodotti dal 1° gennaio 2024/primo giorno del periodo d’imposta modificato che inizia nel 2024. L’ammortamento contabile dei beni inclusi nel valore dell’indicatore I non è incluso in questo indicatore.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024
- Imposta sul reddito delle microimprese
2.1. Sono previste due aliquote fiscali:
a) 1%, per le microimprese con ricavi non superiori a 60.000 euro compresi e che non svolgono le attività di cui alla lettera b), punto 2;
b) 3% per le microimprese che:
1. hanno ricavi superiori a 60.000 euro
oppure
2. svolgono attività principali o secondarie corrispondenti ai codici CAEN: 5821 – Attività editoriali di giochi per computer, 5829 – Attività editoriali di altri prodotti software, 6201 – Attività di sviluppo di software personalizzato (software orientato al cliente), 6209 – Altre attività di servizi informatici, 5510 – Alberghi e strutture ricettive simili, 5520 – Strutture ricettive per vacanze e soggiorni di breve durata, 5530 – Parcheggi per roulotte, campeggi e villaggi turistici, 5590 – Altri servizi di alloggio, 5610 – Ristoranti, 5621 – Attività di catering per eventi, 5629 – Altre attività di ristorazione n. c.a., 5630 – Bar e altre attività di somministrazione di bevande, 6910 – Attività legali – solo per le persone giuridiche che non sono entità fiscalmente trasparenti costituite per legge, 8621 – Attività di medicina generale, 8622 – Attività di medicina specializzata, 8623 – Attività odontoiatriche, 8690 – Altre attività sanitarie”.
2.2. Alcune regole di tassazione
Se, nel corso dell’anno fiscale, il reddito di una microimpresa supera il livello di 60.000 euro, o se la microimpresa inizia a svolgere le attività di cui al punto b, a partire dal trimestre in cui si verificano tali situazioni, si applica l’aliquota del 3%.
Se, durante l’anno fiscale, una microimpresa non svolge più le attività di cui alla lettera b e il suo reddito non supera i 60.000 euro, a partire dal trimestre in cui tali attività vengono registrate, si applica un’aliquota dell’1%.
Se le persone giuridiche rumene che svolgono attività corrispondenti ai codici CAEN di cui al punto 2 ottengono redditi da attività diverse da quelle corrispondenti a tali codici CAEN, l’aliquota fiscale del 3% si applica anche ai redditi di queste altre attività.
Le microimprese che diventano soggette all’imposta sul reddito delle società a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite nel Codice Fiscale o a causa dell’esercizio dell’opzione, devono notificare alle autorità fiscali competenti la loro uscita dal regime di imposta sul reddito delle microimprese entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
- Imposta sul reddito
3.1. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi da lavoro dipendente e assimilati derivanti dall’attività di creazione di programmi informatici si applica fino al 31 dicembre 2028 incluso.
L’esenzione si applica al luogo in cui si trova la funzione di base, per i redditi mensili lordi fino a 10.000 lei inclusi, ottenuti da stipendi e assimilati a stipendi realizzati dalla persona fisica sulla base di un contratto di lavoro individuale, di un rapporto di servizio, di un atto di delega o distacco o di uno status speciale previsto dalla legge, a seconda dei casi. La parte di reddito mensile lordo superiore a 10.000 lei non beneficia di agevolazioni fiscali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del mese di novembre 2023.
3.2. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi da salari e stipendi simili derivanti dal lavoro nel settore edile, si applica al luogo in cui si trova la funzione di base, per i redditi mensili lordi da salari e stipendi simili fino a 10.000 lei inclusi, realizzati dalla persona fisica con un contratto di lavoro individuale, a tempo pieno o a tempo parziale, a seconda dei casi. La parte del reddito mensile lordo che supera i 10.000 lei non beneficia di agevolazioni fiscali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
3.3. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi da stipendio e assimilati derivanti dall’esercizio dell’attività agricola si applica al luogo in cui si trova la funzione di base, per i redditi mensili lordi da stipendio e assimilati fino a 10.000 lei inclusi, realizzati dalla persona fisica sulla base di un contratto di lavoro individuale, a tempo pieno o parziale, a seconda dei casi. La parte del reddito mensile lordo che supera i 10.000 lei non beneficia di agevolazioni fiscali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
3.4. Imposta sui redditi da lavoro autonomo basati su contratti di attività sportiva
L’imposta è calcolata applicando l’aliquota del 10% al reddito lordo dal quale viene dedotto il contributo per l’assicurazione sanitaria dovuto e trattenuto alla fonte secondo le disposizioni del Titolo V – Contributi sociali obbligatori. L’imposta sul reddito viene trattenuta alla fonte dai percettori di reddito al momento del pagamento del reddito.
Data di entrata in vigore: a partire dai redditi dell’anno 2024.
3.5. Tassazione dei redditi la cui fonte non è stata identificata
I redditi accertati dalle autorità fiscali, ai sensi del Codice di procedura fiscale, la cui fonte non è stata identificata, sono tassati con un’aliquota del 70% applicata alla base imponibile rettificata. Le autorità fiscali determineranno l’importo dell’imposta e degli oneri accessori nella decisione fiscale.
Data di entrata in vigore: 1° luglio 2024 e si applica alle decisioni fiscali emesse dalle autorità fiscali a partire dalla stessa data.
3.6. Calcolo del reddito netto imponibile annuale per i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro autonomo
In caso di reddito da lavoro autonomo, il reddito netto annuo imponibile è determinato sommando tutti i redditi netti annui, ricalcolati, da cui sono dedotti i contributi di assicurazione sociale e i contributi di assicurazione sanitaria dovuti in base alle disposizioni del Titolo V – Contributi sociali obbligatori (con una sola eccezione).
Data di entrata in vigore: dal reddito del 2024.
- Contributi sociali
4.1. Per le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro dipendente sulla base di contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro che svolgono attività nel settore edile e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 5, l’aliquota del contributo previdenziale di cui all’articolo 138, lettera a), è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all’aliquota di contribuzione al fondo pensione a gestione privata. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.2. Per le persone fisiche che percepiscono redditi da salari e stipendi sulla base di contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro che svolgono attività nel settore agricolo e nell’industria alimentare e che rientrano nelle condizioni di cui all’articolo 60, punto 7, l’aliquota contributiva previdenziale di cui all’articolo 138, lettera a), è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all’aliquota contributiva del fondo pensione a gestione privata. La disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del mese di novembre 2023.
4.3. Per le persone fisiche che si occupano della creazione di programmi informatici, l’aliquota contributiva previdenziale di cui all’articolo 138, lettera a), è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all’aliquota contributiva del fondo pensione ad amministrazione privata. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.4. Per i datori di lavoro dei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’industria alimentare è abolito l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (sistema pensionistico pubblico) per condizioni di lavoro particolari e speciali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.5. È abolita l’esenzione dalla CASS (contributo per l’assicurazione sanitaria) per i datori di lavoro dei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’industria alimentare.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.6. Sono inclusi nella base di calcolo del contributo di assicurazione sanitaria (CASS) gli importi che rappresentano il valore nominale dei buoni pasto e dei buoni vacanza.
Data di entrata in vigore: a partire dal reddito del gennaio 2024.
4.7. Regime della CASS per le persone che ottengono redditi da diritti di proprietà intellettuale, investimenti, attività agricole, associazioni e altre fonti.
La base annuale per il calcolo del contributo previdenziale è:
a) il livello di 6 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione unica stimata, nel caso di redditi compresi tra 6 salari minimi lordi per Paese e 12 salari minimi lordi per Paese;
b) il livello di 12 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di presentazione della dichiarazione unica, in caso di reddito realizzato tra 12 salari minimi lordi per Paese inclusi e 24 salari minimi lordi per Paese;
c) il livello di 24 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi unica, in caso di reddito pari ad almeno 24 salari minimi lordi per Paese.
Data di entrata in vigore: a partire dai redditi dell’anno 2024.
4.8. Regime CASS per le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro autonomo
Le persone fisiche sono tenute a versare il contributo previdenziale su una base di calcolo annuale pari al reddito lordo annuo netto o alla norma sul reddito annuo o alla norma sul reddito annuo corretto, a seconda dei casi, che non può essere superiore a quella corrispondente a una base di calcolo annuale pari al livello di 60 salari minimi lordi per Paese in vigore alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione unica stimata.
Data di entrata in vigore: a partire dai redditi dell’anno 2024.
4.9. L’aliquota contributiva per l’assicurazione sul lavoro è inoltre pari al 2,25% per i datori di lavoro dei settori dell’edilizia e dell’agricoltura (l’aliquota non viene ridotta).
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
- Imposta sul valore aggiunto
5.1. Modifiche all’aliquota IVA del 9%.
L’aliquota ridotta del 9% si applica alla base imponibile delle seguenti prestazioni di servizi e/o beni:
(….)
– cessione dei seguenti beni: prodotti alimentari, comprese le bevande, destinati al consumo umano e animale, animali vivi e pollame di specie domestiche, sementi, piante e ingredienti utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti utilizzati per integrare o sostituire i prodotti alimentari, i cui codici NC sono stabiliti nelle norme metodologiche, ad eccezione di:
- bevande alcoliche;
- bevande non alcoliche di cui al codice NC 2202;
- alimenti con aggiunta di zuccheri, il cui contenuto totale di zuccheri è di almeno 10 g/100 g di prodotto, diversi da torte e biscotti.
– servizi di ristorazione e catering, ad eccezione delle bevande alcoliche e delle bevande analcoliche di cui al codice NC 2202;
Data di entrata in vigore: 1 gennaio 2024.
5.2. Modifiche all’aliquota IVA ridotta (5%)
L’aliquota ridotta del 5% si applica alla base imponibile delle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi:
servizi che consistono nel consentire l’accesso a castelli, musei, case della memoria, monumenti storici, architettonici e archeologici, giardini zoologici e botanici; i servizi che consistono nel consentire l’accesso a balconi, parchi di divertimento e parchi ricreativi le cui attività rientrano nei codici CAEN 9321 e 9329, fiere, mostre, cinema ed eventi culturali sono esclusi da questa aliquota (sono soggetti all’aliquota del 9%)
la fornitura a persone fisiche di legna da ardere sotto forma di tronchi, ceppi, ramoscelli, rami o forme simili di cui ai codici NC 4401 11 00 e 4401 12 00, nonché di segatura, scarti e cascami di legno sotto forma di pellet, bricchette o forme simili di cui ai codici NC 4401 31 00 e 4401 32 00; la fornitura di segatura, cascami e rottami di legno non agglomerati di cui ai codici NC 4401 41 00 e 4401 49 00 a persone fisiche in qualità di utilizzatori finali, sulla base di un’autodichiarazione del beneficiario;
la fornitura a persone giuridiche o altre entità, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese scuole, ospedali, dispensari medici e istituti di assistenza sociale, di legna da ardere sotto forma di tronchi, ceppi, ramoscelli, rami o forme simili, di cui ai codici NC 4401 11 00 e 4401 12 00, nonché di segatura, cascami e avanzi di legno, agglomerati in forma di pellet, bricchette o forme simili, di cui ai codici NC 4401 31 00 e 4401 32 00; la fornitura di segatura, cascami e rottami di legno non agglomerati di cui ai codici NC 4401 41 00 e 4401 49 00 a persone giuridiche o altre entità, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese scuole, ospedali, dispensari medici e istituti di assistenza sociale, in qualità di utilizzatori finali, sulla base di una dichiarazione sotto la propria responsabilità;”.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.3. L’aliquota IVA è aumentata dal 5% al 9% per le seguenti operazioni:
fornitura di alloggi nell’ambito della politica sociale, compreso il terreno su cui sono costruiti. Il terreno su cui è costruita l’abitazione comprende l’impronta dell’abitazione. Ai fini del presente titolo, per alloggi forniti nell’ambito della politica sociale si intende:
- la fornitura di edifici, compresi i terreni su cui sono costruiti, destinati ad essere utilizzati come case per anziani e case di riposo;
- la fornitura di edifici, compresi i terreni su cui sono costruiti, destinati a essere utilizzati come case per bambini e centri di riabilitazione per minori disabili;
- la fornitura di abitazioni con una superficie utile non superiore a 120 metri quadrati, esclusi gli annessi domestici, il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera i 600.000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da privati individualmente o congiuntamente a un altro privato/altri privati. La superficie utile dell’abitazione è quella definita dalla Legge n. 114/1996, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni.
- la consegna di edifici, compresi i terreni su cui sono costruiti, ai Comuni al fine di assegnarli a canone agevolato a persone o famiglie la cui situazione economica non consente loro di possedere o affittare un’abitazione a condizioni di mercato;
L’aliquota ridotta si applica solo nel caso di abitazioni che al momento della consegna possono essere abitate come tali.
Le abitazioni che al momento della fornitura possono essere affittate come tali, ai fini dell’aliquota IVA ridotta (9%), sono abitazioni che al momento della fornitura soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) libero accesso individuale allo spazio abitabile, senza disturbare il possesso e l’uso esclusivo dello spazio detenuto da un’altra persona o famiglia;
- b) accesso all’elettricità e all’acqua potabile, smaltimento controllato delle acque reflue e dei rifiuti domestici;
- c) essere composto da almeno uno spazio per il riposo, uno spazio per la preparazione dei cibi e un’unità sanitaria;
- d) le finiture esterne comprendono almeno: copertura se, in base al tipo di costruzione, è previsto questo elemento costruttivo, finestre, porta d’ingresso;
- e) le finiture interne comprendono almeno: pareti rifinite con pittura, carta da parati, piastrelle o altri elementi utilizzati per la finitura, pavimenti rifiniti con piastrelle, parquet o altri elementi utilizzati per la finitura, porte interne, a seconda del progetto;
- f) impianti idraulici e sanitari, cioè WC, lavabo e lavabo con bacino, con relative batterie;
- g) impianti elettrici, compresi quadro elettrico, prese, interruttori e prese di corrente”.
Ogni persona fisica può acquistare, a partire dal 1° gennaio 2024, individualmente o congiuntamente con un’altra persona fisica/altre persone fisiche, un’abitazione singola il cui valore non superi i 600.000 lei, IVA esclusa, con l’aliquota ridotta del 9%;
Da notare: Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’aliquota IVA ridotta del 5% si applica alla fornitura di abitazioni con una superficie utile non superiore a 120 mq, escluse le pertinenze domestiche, il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera l’importo di 600.000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. 000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da persone fisiche singolarmente o congiuntamente a un’altra persona fisica/altre persone fisiche, se hanno stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 atti giuridici tra persone viventi riguardanti il pagamento anticipato per l’acquisto di tale abitazione.
Le persone fisiche possono acquistare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, individualmente o congiuntamente con un’altra persona/altre persone fisiche, una singola abitazione con l’aliquota IVA ridotta del 5% o del 9%.
L’aliquota IVA ridotta del 5% si applica solo nel caso di abitazioni che al momento della consegna possono essere occupate come tali, in conformità alle condizioni legali in vigore alla data della conclusione degli atti giuridici tra persone viventi relativi al pagamento anticipato per l’acquisto di tale abitazione.
la fornitura e l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e a basse emissioni, conformi ai valori di riferimento per le emissioni di particolato, destinati alle abitazioni, compresi i kit di installazione e tutti i componenti necessari acquistati separatamente;
la fornitura e l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e a basse emissioni che rispettano i valori di riferimento per le emissioni di particolato, compresi i kit di installazione e tutti i componenti necessari acquistati separatamente, destinati a edifici dell’amministrazione centrale o locale, edifici di enti sotto il loro coordinamento/sottomissione, ad eccezione delle aziende commerciali;
servizi che consistono nel consentire l’accesso a balconi, parchi di divertimento e parchi ricreativi le cui attività rientrano nei codici CAEN 9321 e 9329, fiere, esposizioni, cinema ed eventi culturali, diversi da quelli esenti da imposte
servizi che consistono nel consentire l’accesso a eventi sportivi.
la fornitura di prodotti alimentari di alta qualità, cioè prodotti di montagna, ecologici e tradizionali, autorizzata dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.4. L’aliquota IVA per i seguenti servizi è aumentata dal 5% al 19%:
diritto all’utilizzo di impianti sportivi le cui attività rientrano nei codici CAEN 9311 e 9313, ai fini della pratica dello sport e dell’educazione fisica, diversi da quelli esenti;
trasporto di persone con treni o veicoli storici a vapore su linee a scartamento ridotto per scopi turistici o ricreativi;
trasporto di persone mediante impianti di trasporto a fune – funivia, cabinovia, seggiovia, sciovia – a fini turistici o ricreativi;
trasporto di persone con veicoli a trazione animale utilizzati per scopi turistici o ricreativi;
trasporto di persone su imbarcazioni utilizzate per scopi turistici o ricreativi.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.5. Viene abolita l’esenzione dall’IVA per alcune operazioni effettuate a favore di strutture ospedaliere della rete statale, ma vengono mantenute le esenzioni per le operazioni effettuate a favore di enti non profit, alle seguenti condizioni:
- a) servizi di costruzione, riabilitazione, ammodernamento di unità ospedaliere resi a enti senza scopo di lucro iscritti nel registro pubblico organizzato dall’A.N.A.F., se destinati a unità ospedaliere di proprietà e gestite dall’ente senza scopo di lucro o a quelle della rete pubblica statale, a seconda dei casi;
- b) le forniture di attrezzature mediche, apparecchi, dispositivi, articoli, accessori e dispositivi di protezione, materiali e materiali di consumo per uso sanitario, normalmente destinati all’uso in ambito sanitario o all’uso da parte di persone disabili, beni essenziali per l’indennizzo e il superamento delle disabilità, nonché l’adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni, effettuate a favore di soggetti senza scopo di lucro iscritti nel Registro pubblico organizzato dall’A.N.A.F., se destinati a unità ospedaliere di proprietà e gestite dall’ente non profit o a quelle della rete pubblica statale, a seconda dei casi;”.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.6. Per le transazioni tra soggetti passivi stabiliti in Romania, sono considerate fatture solo quelle che soddisfano le condizioni stabilite nel decreto governativo d’urgenza n. 120/2021 (fatture elettroniche inviate tramite il sistema RO e FACTURA).
Data di entrata in vigore: 1° luglio 2024.
- Accise
6.1. Accise non armonizzate
Sono state introdotte accise non armonizzate (accise speciali applicate ai seguenti prodotti a basso potenziale di rischio):
(a) prodotti contenenti tabacco, destinati all’inalazione senza combustione, di cui al codice NC 2404 11 00, compresi quelli contenuti in scorte consegnate insieme a sigarette elettroniche e altri vaporizzatori elettrici personali simili di cui al codice NC 8543 40 00;
(b) liquidi contenenti nicotina, anche non contenenti nicotina, per inalazione senza combustione, di cui ai codici NC 2404 12 00, 2404 19 90, compresi quelli contenuti nelle scorte consegnate insieme alle sigarette elettroniche e ad altri vaporizzatori elettrici personali simili di cui al codice NC 8543 40 00;
(c) prodotti da inalare senza combustione, contenenti succedanei del tabacco, anche contenenti nicotina, di cui ai codici NC 2404 12 00, 2404 19 10, compresi quelli contenuti nelle scorte fornite insieme alle sigarette elettroniche e ad altri vaporizzatori elettrici personali simili di cui al codice NC 8543 40 00;
(d) bevande non alcoliche contenenti zuccheri aggiunti con un contenuto totale di zuccheri compreso tra 5 g e 8 g/100 ml;
(e) bevande non alcoliche contenenti zuccheri aggiunti con un tenore totale di zuccheri superiore a 8 g/100 ml.
Per zuccheri aggiunti si intendono lo zucchero di canna, lo zucchero di canna, lo zucchero cristallino, lo zucchero invertito, il destrosio, la melassa, gli zuccheri del miele, la melassa e gli sciroppi come lo sciroppo di malto, lo sciroppo di frutta, lo sciroppo di malto di riso, lo sciroppo di mais, lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, lo sciroppo di acero, lo sciroppo di glucosio, il glucosio-fruttosio, fruttosio, saccarosio, saccarosio, glucosio, lattosio, lattosio idrolizzato e galattosio aggiunti come ingredienti, zuccheri nei nettari come il nettare di fiori di cocco, il nettare di datteri, il nettare di agave, zuccheri nei succhi di frutta non zuccherati, succo di frutta concentrato, zuccheri nelle puree di frutta e nelle marmellate.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
6.2. Gli allegati sulle accise e sulle altre imposte speciali sono sostituiti (il livello delle accise sull’alcol, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati aumenta a partire dal 1° gennaio 2024).
Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 compreso, l’accisa specifica per le sigarette è di 540,938 lei/1.000 sigarette.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
6.3. Il regime delle sanzioni in materia di accise viene modificato/complementato.
Data di entrata in vigore: 11 novembre.
- Nuova imposta – Imposta speciale sui beni immobili e mobili di elevato valore
Le seguenti persone, di seguito denominate contribuenti, sono tenute a pagare l’imposta speciale sui beni immobili e sui beni mobili di alto valore istituita in conformità al presente titolo:
- a) le persone fisiche che, al 31 dicembre dell’anno fiscale precedente, hanno in comune la proprietà/il possesso di edifici residenziali situati in Romania, se il valore imponibile dell’edificio supera i 2.500.000 RON;
- b) persone fisiche e giuridiche che possiedono autovetture immatricolate in Romania il cui valore di acquisto individuale supera i 375.000 lei. L’imposta è dovuta per un periodo di 5 anni a partire dall’anno fiscale in cui avviene il trasferimento-acquisto dell’auto o per la frazione di anni rimanente fino alla scadenza del periodo di 5 anni da questa data per coloro in cui il trasferimento-acquisto dell’auto è avvenuto precedentemente.
L’imposta speciale sui beni immobili e mobili di elevato valore viene calcolata a seconda che rientrino o meno in una delle situazioni sopra descritte, come segue:
- a) nel caso di immobili che rappresentano edifici residenziali, applicando un’aliquota dello 0,3% sulla differenza tra il valore imponibile dell’edificio comunicato dall’ente fiscale locale attraverso la decisione fiscale e il tetto di 2.500.000 lei;
- b) nel caso di immobili che rappresentano autovetture, applicando un’aliquota dello 0,3% sulla differenza tra il valore di acquisizione e il massimale di 375.000 lei.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
- Imposta sul reddito delle società
1.1 Imposta minima dell’1% del fatturato (per le grandi imprese)
I contribuenti con un fatturato superiore a 50.000.000 di euro nell’anno precedente, che nell’anno di calcolo determinano un’imposta sul reddito societario, cumulata dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, inferiore all’imposta minima sul fatturato stabilita in base alle disposizioni seguenti, sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito societario al livello dell’imposta minima sul fatturato.
Il fatturato dell’anno precedente è la differenza tra il reddito totale (VT) e il reddito sottratto dal reddito totale (Vs).
L’imposta minima sul fatturato è determinata come segue:
CBI = 1% x (VT – Vs – I – A), dove gli indicatori hanno il seguente significato:
IMCA – imposta minima sul fatturato, determinata cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo.
VT – reddito complessivo, determinato cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi;
Vs – reddito sottratto dal reddito totale, determinato cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi, che rappresenta:
(i) reddito non imponibile
(ii) il reddito relativo al costo delle scorte di prodotti;
(iii) il reddito relativo al costo dei servizi in corso di esecuzione;
(iv) redditi derivanti dalla produzione di beni materiali e immateriali non inclusi nell’indicatore I;
(v) ricavi da sovvenzioni;
(vi) entrate derivanti da richieste di risarcimento da parte di compagnie di assicurazione/riassicurazione in relazione a danni a beni in natura o a beni materiali propri;
(vii) entrate rappresentative di accise che sono state contestualmente riportate nei conti della spesa;
I – il valore delle immobilizzazioni in corso derivanti dall’acquisizione/produzione di beni, registrato nei registri contabili a partire dal 1° gennaio 2024, ossia dal primo giorno dell’esercizio fiscale modificato che inizia nel 2024;
A – ammortamento contabile al costo storico dei beni acquisiti/prodotti a partire dal 1° gennaio 2024/primo giorno del periodo d’imposta modificato che inizia nel 2024.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024
1.2. Imposta aggiuntiva per gli istituti di credito – persone giuridiche rumene e filiali in Romania di istituti di credito – persone giuridiche straniere
Gli istituti di credito – persone giuridiche rumene e le filiali in Romania di istituti di credito – persone giuridiche straniere devono, oltre all’imposta sul reddito delle società, un’imposta sulla cifra d’affari calcolata applicando un’aliquota pari a :
a) 2%, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 incluso;
b) 1%, a partire dal 1° gennaio 2026.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
1.3 Imposta aggiuntiva per le persone giuridiche che operano nel settore petrolifero e del gas
Le persone giuridiche che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas, istituite con decreto del Ministro delle Finanze, con un fatturato superiore a 50.000.000 di euro nell’anno precedente, sono tenute a versare, oltre all’imposta sul reddito delle società, un’imposta specifica sul fatturato calcolata secondo l’algoritmo seguente. Il fatturato dell’anno precedente rappresenta la differenza tra il reddito totale (VT) e il reddito sottratto dal reddito totale (Vs).
L’imposta specifica sul fatturato è determinata come segue:
ICAS = 0,5% x (VT – Vs – I – A), dove gli indicatori hanno il seguente significato:
ICAS – imposta specifica sul fatturato, determinata cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo;
VT – ricavi totali, determinati cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi;
Vs – reddito sottratto dal reddito totale, determinato cumulativamente dall’inizio dell’anno fiscale/anno fiscale modificato alla fine del trimestre/anno di calcolo, a seconda dei casi, che rappresenta:
(i) reddito non imponibile
(ii) il reddito relativo al costo delle scorte di prodotti;
(iii) il reddito relativo al costo dei servizi in corso di esecuzione;
(iv) redditi derivanti dalla produzione di beni materiali e immateriali non inclusi nell’indicatore I;
(v) ricavi da sovvenzioni;
(vi) entrate derivanti da richieste di risarcimento da parte di compagnie di assicurazione/riassicurazione in relazione a danni a beni in natura o a beni materiali propri;
(vii) entrate rappresentative di accise che sono state contestualmente riportate nei conti della spesa;
I – il valore delle immobilizzazioni in corso derivanti dall’acquisizione/produzione di beni, registrato nei registri contabili a partire dal 1° gennaio 2024, ossia dal primo giorno dell’esercizio fiscale modificato che inizia nel 2024;
A – ammortamento contabile al costo storico dei beni acquisiti/prodotti dal 1° gennaio 2024/primo giorno del periodo d’imposta modificato che inizia nel 2024. L’ammortamento contabile dei beni inclusi nel valore dell’indicatore I non è incluso in questo indicatore.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024
- Imposta sul reddito delle microimprese
2.1. Sono previste due aliquote fiscali:
a) 1%, per le microimprese con ricavi non superiori a 60.000 euro compresi e che non svolgono le attività di cui alla lettera b), punto 2;
b) 3% per le microimprese che:
1. hanno ricavi superiori a 60.000 euro
oppure
2. svolgono attività principali o secondarie corrispondenti ai codici CAEN: 5821 – Attività editoriali di giochi per computer, 5829 – Attività editoriali di altri prodotti software, 6201 – Attività di sviluppo di software personalizzato (software orientato al cliente), 6209 – Altre attività di servizi informatici, 5510 – Alberghi e strutture ricettive simili, 5520 – Strutture ricettive per vacanze e soggiorni di breve durata, 5530 – Parcheggi per roulotte, campeggi e villaggi turistici, 5590 – Altri servizi di alloggio, 5610 – Ristoranti, 5621 – Attività di catering per eventi, 5629 – Altre attività di ristorazione n. c.a., 5630 – Bar e altre attività di somministrazione di bevande, 6910 – Attività legali – solo per le persone giuridiche che non sono entità fiscalmente trasparenti costituite per legge, 8621 – Attività di medicina generale, 8622 – Attività di medicina specializzata, 8623 – Attività odontoiatriche, 8690 – Altre attività sanitarie”.
2.2. Alcune regole di tassazione
Se, nel corso dell’anno fiscale, il reddito di una microimpresa supera il livello di 60.000 euro, o se la microimpresa inizia a svolgere le attività di cui al punto b, a partire dal trimestre in cui si verificano tali situazioni, si applica l’aliquota del 3%.
Se, durante l’anno fiscale, una microimpresa non svolge più le attività di cui alla lettera b e il suo reddito non supera i 60.000 euro, a partire dal trimestre in cui tali attività vengono registrate, si applica un’aliquota dell’1%.
Se le persone giuridiche rumene che svolgono attività corrispondenti ai codici CAEN di cui al punto 2 ottengono redditi da attività diverse da quelle corrispondenti a tali codici CAEN, l’aliquota fiscale del 3% si applica anche ai redditi di queste altre attività.
Le microimprese che diventano soggette all’imposta sul reddito delle società a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite nel Codice Fiscale o a causa dell’esercizio dell’opzione, devono notificare alle autorità fiscali competenti la loro uscita dal regime di imposta sul reddito delle microimprese entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
- Imposta sul reddito
3.1. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi da lavoro dipendente e assimilati derivanti dall’attività di creazione di programmi informatici si applica fino al 31 dicembre 2028 incluso.
L’esenzione si applica al luogo in cui si trova la funzione di base, per i redditi mensili lordi fino a 10.000 lei inclusi, ottenuti da stipendi e assimilati a stipendi realizzati dalla persona fisica sulla base di un contratto di lavoro individuale, di un rapporto di servizio, di un atto di delega o distacco o di uno status speciale previsto dalla legge, a seconda dei casi. La parte di reddito mensile lordo superiore a 10.000 lei non beneficia di agevolazioni fiscali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del mese di novembre 2023.
3.2. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi da salari e stipendi simili derivanti dal lavoro nel settore edile, si applica al luogo in cui si trova la funzione di base, per i redditi mensili lordi da salari e stipendi simili fino a 10.000 lei inclusi, realizzati dalla persona fisica con un contratto di lavoro individuale, a tempo pieno o a tempo parziale, a seconda dei casi. La parte del reddito mensile lordo che supera i 10.000 lei non beneficia di agevolazioni fiscali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
3.3. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi da stipendio e assimilati derivanti dall’esercizio dell’attività agricola si applica al luogo in cui si trova la funzione di base, per i redditi mensili lordi da stipendio e assimilati fino a 10.000 lei inclusi, realizzati dalla persona fisica sulla base di un contratto di lavoro individuale, a tempo pieno o parziale, a seconda dei casi. La parte del reddito mensile lordo che supera i 10.000 lei non beneficia di agevolazioni fiscali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
3.4. Imposta sui redditi da lavoro autonomo basati su contratti di attività sportiva
L’imposta è calcolata applicando l’aliquota del 10% al reddito lordo dal quale viene dedotto il contributo per l’assicurazione sanitaria dovuto e trattenuto alla fonte secondo le disposizioni del Titolo V – Contributi sociali obbligatori. L’imposta sul reddito viene trattenuta alla fonte dai percettori di reddito al momento del pagamento del reddito.
Data di entrata in vigore: a partire dai redditi dell’anno 2024.
3.5. Tassazione dei redditi la cui fonte non è stata identificata
I redditi accertati dalle autorità fiscali, ai sensi del Codice di procedura fiscale, la cui fonte non è stata identificata, sono tassati con un’aliquota del 70% applicata alla base imponibile rettificata. Le autorità fiscali determineranno l’importo dell’imposta e degli oneri accessori nella decisione fiscale.
Data di entrata in vigore: 1° luglio 2024 e si applica alle decisioni fiscali emesse dalle autorità fiscali a partire dalla stessa data.
3.6. Calcolo del reddito netto imponibile annuale per i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro autonomo
In caso di reddito da lavoro autonomo, il reddito netto annuo imponibile è determinato sommando tutti i redditi netti annui, ricalcolati, da cui sono dedotti i contributi di assicurazione sociale e i contributi di assicurazione sanitaria dovuti in base alle disposizioni del Titolo V – Contributi sociali obbligatori (con una sola eccezione).
Data di entrata in vigore: dal reddito del 2024.
- Contributi sociali
4.1. Per le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro dipendente sulla base di contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro che svolgono attività nel settore edile e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 5, l’aliquota del contributo previdenziale di cui all’articolo 138, lettera a), è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all’aliquota di contribuzione al fondo pensione a gestione privata. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.2. Per le persone fisiche che percepiscono redditi da salari e stipendi sulla base di contratti individuali di lavoro stipulati con datori di lavoro che svolgono attività nel settore agricolo e nell’industria alimentare e che rientrano nelle condizioni di cui all’articolo 60, punto 7, l’aliquota contributiva previdenziale di cui all’articolo 138, lettera a), è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all’aliquota contributiva del fondo pensione a gestione privata. La disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del mese di novembre 2023.
4.3. Per le persone fisiche che si occupano della creazione di programmi informatici, l’aliquota contributiva previdenziale di cui all’articolo 138, lettera a), è ridotta dei punti percentuali corrispondenti all’aliquota contributiva del fondo pensione ad amministrazione privata. Questa disposizione si applica fino al 31 dicembre 2028.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.4. Per i datori di lavoro dei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’industria alimentare è abolito l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (sistema pensionistico pubblico) per condizioni di lavoro particolari e speciali.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.5. È abolita l’esenzione dalla CASS (contributo per l’assicurazione sanitaria) per i datori di lavoro dei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’industria alimentare.
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
4.6. Sono inclusi nella base di calcolo del contributo di assicurazione sanitaria (CASS) gli importi che rappresentano il valore nominale dei buoni pasto e dei buoni vacanza.
Data di entrata in vigore: a partire dal reddito del gennaio 2024.
4.7. Regime della CASS per le persone che ottengono redditi da diritti di proprietà intellettuale, investimenti, attività agricole, associazioni e altre fonti.
La base annuale per il calcolo del contributo previdenziale è:
a) il livello di 6 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione unica stimata, nel caso di redditi compresi tra 6 salari minimi lordi per Paese e 12 salari minimi lordi per Paese;
b) il livello di 12 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di presentazione della dichiarazione unica, in caso di reddito realizzato tra 12 salari minimi lordi per Paese inclusi e 24 salari minimi lordi per Paese;
c) il livello di 24 salari minimi lordi per Paese, in vigore alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi unica, in caso di reddito pari ad almeno 24 salari minimi lordi per Paese.
Data di entrata in vigore: a partire dai redditi dell’anno 2024.
4.8. Regime CASS per le persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro autonomo
Le persone fisiche sono tenute a versare il contributo previdenziale su una base di calcolo annuale pari al reddito lordo annuo netto o alla norma sul reddito annuo o alla norma sul reddito annuo corretto, a seconda dei casi, che non può essere superiore a quella corrispondente a una base di calcolo annuale pari al livello di 60 salari minimi lordi per Paese in vigore alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione unica stimata.
Data di entrata in vigore: a partire dai redditi dell’anno 2024.
4.9. L’aliquota contributiva per l’assicurazione sul lavoro è inoltre pari al 2,25% per i datori di lavoro dei settori dell’edilizia e dell’agricoltura (l’aliquota non viene ridotta).
Data di entrata in vigore: 1° novembre 2023 e si applica a partire dal reddito del novembre 2023.
- Imposta sul valore aggiunto
5.1. Modifiche all’aliquota IVA del 9%.
L’aliquota ridotta del 9% si applica alla base imponibile delle seguenti prestazioni di servizi e/o beni:
(….)
– cessione dei seguenti beni: prodotti alimentari, comprese le bevande, destinati al consumo umano e animale, animali vivi e pollame di specie domestiche, sementi, piante e ingredienti utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti utilizzati per integrare o sostituire i prodotti alimentari, i cui codici NC sono stabiliti nelle norme metodologiche, ad eccezione di:
- bevande alcoliche;
- bevande non alcoliche di cui al codice NC 2202;
- alimenti con aggiunta di zuccheri, il cui contenuto totale di zuccheri è di almeno 10 g/100 g di prodotto, diversi da torte e biscotti.
– servizi di ristorazione e catering, ad eccezione delle bevande alcoliche e delle bevande analcoliche di cui al codice NC 2202;
Data di entrata in vigore: 1 gennaio 2024.
5.2. Modifiche all’aliquota IVA ridotta (5%)
L’aliquota ridotta del 5% si applica alla base imponibile delle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi:
servizi che consistono nel consentire l’accesso a castelli, musei, case della memoria, monumenti storici, architettonici e archeologici, giardini zoologici e botanici; i servizi che consistono nel consentire l’accesso a balconi, parchi di divertimento e parchi ricreativi le cui attività rientrano nei codici CAEN 9321 e 9329, fiere, mostre, cinema ed eventi culturali sono esclusi da questa aliquota (sono soggetti all’aliquota del 9%)
la fornitura a persone fisiche di legna da ardere sotto forma di tronchi, ceppi, ramoscelli, rami o forme simili di cui ai codici NC 4401 11 00 e 4401 12 00, nonché di segatura, scarti e cascami di legno sotto forma di pellet, bricchette o forme simili di cui ai codici NC 4401 31 00 e 4401 32 00; la fornitura di segatura, cascami e rottami di legno non agglomerati di cui ai codici NC 4401 41 00 e 4401 49 00 a persone fisiche in qualità di utilizzatori finali, sulla base di un’autodichiarazione del beneficiario;
la fornitura a persone giuridiche o altre entità, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese scuole, ospedali, dispensari medici e istituti di assistenza sociale, di legna da ardere sotto forma di tronchi, ceppi, ramoscelli, rami o forme simili, di cui ai codici NC 4401 11 00 e 4401 12 00, nonché di segatura, cascami e avanzi di legno, agglomerati in forma di pellet, bricchette o forme simili, di cui ai codici NC 4401 31 00 e 4401 32 00; la fornitura di segatura, cascami e rottami di legno non agglomerati di cui ai codici NC 4401 41 00 e 4401 49 00 a persone giuridiche o altre entità, indipendentemente dalla loro forma giuridica, comprese scuole, ospedali, dispensari medici e istituti di assistenza sociale, in qualità di utilizzatori finali, sulla base di una dichiarazione sotto la propria responsabilità;”.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.3. L’aliquota IVA è aumentata dal 5% al 9% per le seguenti operazioni:
fornitura di alloggi nell’ambito della politica sociale, compreso il terreno su cui sono costruiti. Il terreno su cui è costruita l’abitazione comprende l’impronta dell’abitazione. Ai fini del presente titolo, per alloggi forniti nell’ambito della politica sociale si intende:
- la fornitura di edifici, compresi i terreni su cui sono costruiti, destinati ad essere utilizzati come case per anziani e case di riposo;
- la fornitura di edifici, compresi i terreni su cui sono costruiti, destinati a essere utilizzati come case per bambini e centri di riabilitazione per minori disabili;
- la fornitura di abitazioni con una superficie utile non superiore a 120 metri quadrati, esclusi gli annessi domestici, il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera i 600.000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da privati individualmente o congiuntamente a un altro privato/altri privati. La superficie utile dell’abitazione è quella definita dalla Legge n. 114/1996, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni.
- la consegna di edifici, compresi i terreni su cui sono costruiti, ai Comuni al fine di assegnarli a canone agevolato a persone o famiglie la cui situazione economica non consente loro di possedere o affittare un’abitazione a condizioni di mercato;
L’aliquota ridotta si applica solo nel caso di abitazioni che al momento della consegna possono essere abitate come tali.
Le abitazioni che al momento della fornitura possono essere affittate come tali, ai fini dell’aliquota IVA ridotta (9%), sono abitazioni che al momento della fornitura soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) libero accesso individuale allo spazio abitabile, senza disturbare il possesso e l’uso esclusivo dello spazio detenuto da un’altra persona o famiglia;
- b) accesso all’elettricità e all’acqua potabile, smaltimento controllato delle acque reflue e dei rifiuti domestici;
- c) essere composto da almeno uno spazio per il riposo, uno spazio per la preparazione dei cibi e un’unità sanitaria;
- d) le finiture esterne comprendono almeno: copertura se, in base al tipo di costruzione, è previsto questo elemento costruttivo, finestre, porta d’ingresso;
- e) le finiture interne comprendono almeno: pareti rifinite con pittura, carta da parati, piastrelle o altri elementi utilizzati per la finitura, pavimenti rifiniti con piastrelle, parquet o altri elementi utilizzati per la finitura, porte interne, a seconda del progetto;
- f) impianti idraulici e sanitari, cioè WC, lavabo e lavabo con bacino, con relative batterie;
- g) impianti elettrici, compresi quadro elettrico, prese, interruttori e prese di corrente”.
Ogni persona fisica può acquistare, a partire dal 1° gennaio 2024, individualmente o congiuntamente con un’altra persona fisica/altre persone fisiche, un’abitazione singola il cui valore non superi i 600.000 lei, IVA esclusa, con l’aliquota ridotta del 9%;
Da notare: Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’aliquota IVA ridotta del 5% si applica alla fornitura di abitazioni con una superficie utile non superiore a 120 mq, escluse le pertinenze domestiche, il cui valore, compreso il terreno su cui sono costruite, non supera l’importo di 600.000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. 000 lei, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, acquistate da persone fisiche singolarmente o congiuntamente a un’altra persona fisica/altre persone fisiche, se hanno stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 atti giuridici tra persone viventi riguardanti il pagamento anticipato per l’acquisto di tale abitazione.
Le persone fisiche possono acquistare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, individualmente o congiuntamente con un’altra persona/altre persone fisiche, una singola abitazione con l’aliquota IVA ridotta del 5% o del 9%.
L’aliquota IVA ridotta del 5% si applica solo nel caso di abitazioni che al momento della consegna possono essere occupate come tali, in conformità alle condizioni legali in vigore alla data della conclusione degli atti giuridici tra persone viventi relativi al pagamento anticipato per l’acquisto di tale abitazione.
la fornitura e l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e a basse emissioni, conformi ai valori di riferimento per le emissioni di particolato, destinati alle abitazioni, compresi i kit di installazione e tutti i componenti necessari acquistati separatamente;
la fornitura e l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici, pompe di calore e altri sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e a basse emissioni che rispettano i valori di riferimento per le emissioni di particolato, compresi i kit di installazione e tutti i componenti necessari acquistati separatamente, destinati a edifici dell’amministrazione centrale o locale, edifici di enti sotto il loro coordinamento/sottomissione, ad eccezione delle aziende commerciali;
servizi che consistono nel consentire l’accesso a balconi, parchi di divertimento e parchi ricreativi le cui attività rientrano nei codici CAEN 9321 e 9329, fiere, esposizioni, cinema ed eventi culturali, diversi da quelli esenti da imposte
servizi che consistono nel consentire l’accesso a eventi sportivi.
la fornitura di prodotti alimentari di alta qualità, cioè prodotti di montagna, ecologici e tradizionali, autorizzata dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.4. L’aliquota IVA per i seguenti servizi è aumentata dal 5% al 19%:
diritto all’utilizzo di impianti sportivi le cui attività rientrano nei codici CAEN 9311 e 9313, ai fini della pratica dello sport e dell’educazione fisica, diversi da quelli esenti;
trasporto di persone con treni o veicoli storici a vapore su linee a scartamento ridotto per scopi turistici o ricreativi;
trasporto di persone mediante impianti di trasporto a fune – funivia, cabinovia, seggiovia, sciovia – a fini turistici o ricreativi;
trasporto di persone con veicoli a trazione animale utilizzati per scopi turistici o ricreativi;
trasporto di persone su imbarcazioni utilizzate per scopi turistici o ricreativi.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.5. Viene abolita l’esenzione dall’IVA per alcune operazioni effettuate a favore di strutture ospedaliere della rete statale, ma vengono mantenute le esenzioni per le operazioni effettuate a favore di enti non profit, alle seguenti condizioni:
- a) servizi di costruzione, riabilitazione, ammodernamento di unità ospedaliere resi a enti senza scopo di lucro iscritti nel registro pubblico organizzato dall’A.N.A.F., se destinati a unità ospedaliere di proprietà e gestite dall’ente senza scopo di lucro o a quelle della rete pubblica statale, a seconda dei casi;
- b) le forniture di attrezzature mediche, apparecchi, dispositivi, articoli, accessori e dispositivi di protezione, materiali e materiali di consumo per uso sanitario, normalmente destinati all’uso in ambito sanitario o all’uso da parte di persone disabili, beni essenziali per l’indennizzo e il superamento delle disabilità, nonché l’adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni, effettuate a favore di soggetti senza scopo di lucro iscritti nel Registro pubblico organizzato dall’A.N.A.F., se destinati a unità ospedaliere di proprietà e gestite dall’ente non profit o a quelle della rete pubblica statale, a seconda dei casi;”.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
5.6. Per le transazioni tra soggetti passivi stabiliti in Romania, sono considerate fatture solo quelle che soddisfano le condizioni stabilite nel decreto governativo d’urgenza n. 120/2021 (fatture elettroniche inviate tramite il sistema RO e FACTURA).
Data di entrata in vigore: 1° luglio 2024.
- Accise
6.1. Accise non armonizzate
Sono state introdotte accise non armonizzate (accise speciali applicate ai seguenti prodotti a basso potenziale di rischio):
(a) prodotti contenenti tabacco, destinati all’inalazione senza combustione, di cui al codice NC 2404 11 00, compresi quelli contenuti in scorte consegnate insieme a sigarette elettroniche e altri vaporizzatori elettrici personali simili di cui al codice NC 8543 40 00;
(b) liquidi contenenti nicotina, anche non contenenti nicotina, per inalazione senza combustione, di cui ai codici NC 2404 12 00, 2404 19 90, compresi quelli contenuti nelle scorte consegnate insieme alle sigarette elettroniche e ad altri vaporizzatori elettrici personali simili di cui al codice NC 8543 40 00;
(c) prodotti da inalare senza combustione, contenenti succedanei del tabacco, anche contenenti nicotina, di cui ai codici NC 2404 12 00, 2404 19 10, compresi quelli contenuti nelle scorte fornite insieme alle sigarette elettroniche e ad altri vaporizzatori elettrici personali simili di cui al codice NC 8543 40 00;
(d) bevande non alcoliche contenenti zuccheri aggiunti con un contenuto totale di zuccheri compreso tra 5 g e 8 g/100 ml;
(e) bevande non alcoliche contenenti zuccheri aggiunti con un tenore totale di zuccheri superiore a 8 g/100 ml.
Per zuccheri aggiunti si intendono lo zucchero di canna, lo zucchero di canna, lo zucchero cristallino, lo zucchero invertito, il destrosio, la melassa, gli zuccheri del miele, la melassa e gli sciroppi come lo sciroppo di malto, lo sciroppo di frutta, lo sciroppo di malto di riso, lo sciroppo di mais, lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, lo sciroppo di acero, lo sciroppo di glucosio, il glucosio-fruttosio, fruttosio, saccarosio, saccarosio, glucosio, lattosio, lattosio idrolizzato e galattosio aggiunti come ingredienti, zuccheri nei nettari come il nettare di fiori di cocco, il nettare di datteri, il nettare di agave, zuccheri nei succhi di frutta non zuccherati, succo di frutta concentrato, zuccheri nelle puree di frutta e nelle marmellate.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
6.2. Gli allegati sulle accise e sulle altre imposte speciali sono sostituiti (il livello delle accise sull’alcol, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati aumenta a partire dal 1° gennaio 2024).
Nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 compreso, l’accisa specifica per le sigarette è di 540,938 lei/1.000 sigarette.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.
6.3. Il regime delle sanzioni in materia di accise viene modificato/complementato.
Data di entrata in vigore: 11 novembre.
- Nuova imposta – Imposta speciale sui beni immobili e mobili di elevato valore
Le seguenti persone, di seguito denominate contribuenti, sono tenute a pagare l’imposta speciale sui beni immobili e sui beni mobili di alto valore istituita in conformità al presente titolo:
- a) le persone fisiche che, al 31 dicembre dell’anno fiscale precedente, hanno in comune la proprietà/il possesso di edifici residenziali situati in Romania, se il valore imponibile dell’edificio supera i 2.500.000 RON;
- b) persone fisiche e giuridiche che possiedono autovetture immatricolate in Romania il cui valore di acquisto individuale supera i 375.000 lei. L’imposta è dovuta per un periodo di 5 anni a partire dall’anno fiscale in cui avviene il trasferimento-acquisto dell’auto o per la frazione di anni rimanente fino alla scadenza del periodo di 5 anni da questa data per coloro in cui il trasferimento-acquisto dell’auto è avvenuto precedentemente.
L’imposta speciale sui beni immobili e mobili di elevato valore viene calcolata a seconda che rientrino o meno in una delle situazioni sopra descritte, come segue:
- a) nel caso di immobili che rappresentano edifici residenziali, applicando un’aliquota dello 0,3% sulla differenza tra il valore imponibile dell’edificio comunicato dall’ente fiscale locale attraverso la decisione fiscale e il tetto di 2.500.000 lei;
- b) nel caso di immobili che rappresentano autovetture, applicando un’aliquota dello 0,3% sulla differenza tra il valore di acquisizione e il massimale di 375.000 lei.
Data di entrata in vigore: 1° gennaio 2024.