Il 17 gennaio 2019 è scaduto il periodo di due anni concesso alle Persone fisiche autorizzate (PFA) e alle Imprese Individuali (II) per richiedere all’ufficio del Registro del Commercio di competenza di registrare le informazioni relative al codice di attività, così come previsto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 182/2016 che ha reso attuativo il decreto governativo d’urgenza 44/2008 in riferimento alle attività economiche di Persone fisiche autorizzate, imprese individuali e imprese familiari.
La modifica delle informazioni riguardanti il codice di attività e l’emissione dei nuovi certificati di registrazione viene effettuata a titolo gratuito su richiesta al relativo ufficio del commercio competente.
Secondo quanto previsto dall’art. II par. (6) della legge n. 182/2016, il Registro del Commercio cancella d’ufficio, entro 60 giorni dalla data del 17 gennaio 2019, i liberi professionisti e le imprese individuali il cui numero di codici di attività previsti dal elenco CAEN (ATECO) incluso nell’oggetto dell’attività è più alto di quello imposto dall’atto normativo sopra menzionato.
Il termine di 60 giorni sopra indicato è fissato al 18 marzo 2019.
Per vedere la situazione delle Persone fisiche autorizzate e delle imprese individuali che non abbiano assolto l’obbligo di modificare l’oggetto di attività alla data del 23.01.2019 basta visitare il sito: